Locuzione latina che significa “per la sostanza”, “per la validità”, e qualifica la forma prescritta dalla legge come requisito essenziale di validità dell’atto giuridico: il difetto della forma ad substantiam determina la nullità del negozio (art. 1325, n. 4, c.c.).
La forma ad substantiam si contrappone alla forma ad probationem, richiesta ai soli fini della prova in giudizio. Quando la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, il contratto non può essere dimostrato neppure mediante confessione o giuramento, a differenza di quanto accade per la forma ad probationem.
Esempi di atti soggetti a forma scritta ad substantiam:
- i contratti di cui all’art. 1350 c.c. (trasferimento di proprietà immobiliare, costituzione o trasferimento di diritti reali, locazioni ultranovennali, transazioni);
- la donazione, che richiede l’atto pubblico con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.);
- i patti di non concorrenza nel lavoro subordinato (art. 2125 c.c.).
La ratio della forma ad substantiam risiede nella volontà del legislatore di richiamare l’attenzione delle parti sulla rilevanza dell’impegno assunto e di garantire la certezza dei rapporti giuridici.