Locuzione latina che significa “a fini di prova” e qualifica la forma prescritta dalla legge non ai fini della validità dell’atto, bensì ai soli fini della sua dimostrabilità in giudizio. L’atto concluso senza la forma ad probationem è valido ed efficace fra le parti, ma la sua esistenza e il suo contenuto non possono essere provati per testimoni o per presunzioni semplici.
La distinzione tra forma ad probationem e forma ad substantiam è fondamentale nel sistema del codice civile:
- la forma ad substantiam è requisito di validità: il difetto comporta la nullità dell’atto (art. 1325, n. 4, c.c.);
- la forma ad probationem è requisito meramente processuale: il difetto impedisce solo la prova testimoniale (art. 2725 c.c.) e le presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), ma ammette la confessione e il giuramento.
Esempi di forma ad probationem: il contratto di assicurazione (art. 1888 c.c.), il patto di non concorrenza dell’agente (art. 1751-bis c.c.).