Definizione
L’accessione è un modo di acquisto a titolo originarioOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → della proprietà, fondato sul principio per cui ciò che viene unito al suolo o ad altra cosa principale ne segue le sorti dominicali e accede al proprietario di quest’ultima. L’istituto, di matrice romanistica (superficies solo cedit), trova disciplina negli artt. 934 e ss. c.c. e si articola in una pluralità di figure, accomunate dalla automatica attrazione, in capo al proprietario della cosa principale, della titolarità di quanto vi sia incorporato, salvo che la legge o un titolo dispongano diversamente.
Accessione di immobile a immobile
Le ipotesi di accessione di immobile a immobile sono regolate dagli artt. 941-947 c.c. e si verificano per fenomeni naturali concernenti il regime delle acque: l’alluvione (incrementi della riva per depositoDeposito (contratto)Contratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → alluvionale, art. 941 c.c.), l’avulsioneAvulsioneModo di acquisto della proprietà a titolo originario (art. 944 c.c.) che si verifica quando la forza istantanea e violenta di un corso d'acqua stacca da un fondo una porzione considerevole e riconoscibile di terreno e la trasporta unendola al fondo di un altro proprietario.Leggi il lemma completo → (porzioni di terreno staccatesi e unite stabilmente ad altro fondo, art. 944 c.c.), l’occupazioneRes nulliusCosa di nessuno: bene privo di proprietario, suscettibile di acquisto per occupazione (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’alveo abbandonato (art. 946 c.c.), la formazione di isole nei fiumi (art. 945 c.c.). In tali casi l’incremento accede al fondo rivierasco senza necessità di alcuna manifestazione di volontàNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → del proprietario, in conformità alla logica naturalistica dell’istituto.
Accessione di mobile a immobile
L’accessione di mobile a immobile, prevista dall’art. 934 c.c., costituisce la figura più rilevante: qualsiasi piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto disposto dagli art. 935, art. 936 e art. 937 c.c. La regola opera ipso iureEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →, fin dal momento dell’incorporazione. L’art. 936 c.c. disciplina la situazione del terzo costruttore con materiali propri sul fondo altrui: il proprietario del suolo ha diritto di ritenere le opere o di obbligare il terzo a toglierle a sue spese, salvo il diritto del terzo al rimborso del valore dei materiali e del prezzo della manodopera o dell’aumento di valore del fondo. L’art. 937 c.c. regola l’opera fatta dal proprietario del suolo con materiali altrui, prevedendo l’obbligo di pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → del valore dei materiali. Particolare disciplina riceve l’accessione invertita di cui all’art. 938 c.c.: in caso di sconfinamento in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → su una porzione del fondo confinante, il giudice può attribuire la proprietà del suolo occupato al costruttore, previo pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → del doppio del valore.
Accessione di mobile a mobile
L’accessione di mobile a mobile, disciplinata dagli artt. 939-940 c.c., comprende le figure dell’unione e della commistioneCommistioneModo di acquisto della proprietà a titolo originario (art. 939 c.c.) che si verifica quando cose mobili appartenenti a proprietari diversi sono mescolate in modo da formare un tutto inscindibile. La proprietà comune si determina in proporzione del valore delle cose, salvo che una delle cose possa considerarsi principale.Leggi il lemma completo → di cose mobili appartenenti a proprietari diversi. Quando l’unione o la commistione siano tali da formare un tutto inscindibile, la proprietà spetta all’originario proprietario della cosa principale, con obbligo di pagare all’altro il valore della cosa accessoria; se le cose sono separabili senza notevole deterioramento, ciascun proprietario conserva la proprietà della propria. Connessa è la figura della specificazioneSpecificazioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà: chi forma una cosa nuova con materia altrui ne acquista la proprietà pagando il prezzo della materia, salvo prevalenza del valore della materia (art. 940 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 940 c.c.), che attiene alla creazione di una cosa nuova mediante lavorazione di materia altrui: la proprietà spetta allo specificatore se il valore della mano d’opera supera quello della materia, altrimenti al proprietario della materia.
Accessione del possesso
Distinta dall’accessione quale modo di acquisto della proprietà è l’accessione del possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → di cui all’art. 1146 c.c., istituto di natura processuale-probatoria che opera nell’ambito dell’usucapioneUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo →. In forza di tale norma, il successore a titolo universale continua il possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → del defunto con i medesimi caratteri (anche di mala fedeMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo →), mentre il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo dante causa per goderne degli effetti, senza poter modificare la natura del possesso ricevuto. La figura consente di sommare i periodi di possesso al fine del raggiungimento del termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → richiesto per l’usucapionePossessio ad usucapionemPossesso idoneo all'usucapione: continuo, pacifico, pubblico e non equivoco, protratto per il tempo previsto dalla legge.Leggi il lemma completo → (art. 1158 c.c.) e si applica tanto al possesso di buona quanto di mala fede.
Giurisprudenza modenese
- Usucapione di area condominiale – accessione nel possesso dell’erede e requisiti del possesso ad usucapionem
- Usucapione — Accessione nel possesso e conciliazione in sede non contenziosa quale elemento probatorio
- Usucapione, l’accessione nel possesso presuppone un titolo idoneo al trasferimento del bene
- Usucapione: la successione nel possesso
- [App. BO] Accessione: la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune
- Escluso l’acquisto per accessione invertita se non è disposto dall’autorità giudiziaria: l’opposizione per asserita occupazione di fondo attiguo ex art. 938 cc non giustifica la sospensione del processo esecutivo
- Accessione e comunione legale
- Modo di acquisto della proprietà a titolo originario: accessione ed opere fatte da un terzo con materiali propri
- Impianti e accessione
- Accessione ed indennità ex art. 936 c.c.
- Confini tra fondi – Occupazione parziale del fondo altrui e rimessione in pristino
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