Definizione
La commistione è il modo di acquisto della proprietà a titolo originario, disciplinato dall’art. 939 c.c., che si verifica quando cose mobili appartenenti a proprietari diversi sono mescolate o unite in modo tale da formare un tutto inscindibile, senza che si possa stabilire quale sia l’elemento principale e quale l’accessorio. La commistione si distingue dall’unione per il fatto che, in quest’ultima, le cose conservano una distinguibilità materiale, sia pure parziale, mentre nella commistione le cose si fondono in un’unica entità.
L’istituto è collocato nel libro III del codice civile, tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario, accanto all’accessione (art. 934 ss. c.c.) e alla specificazione (art. 940 c.c.). Esso costituisce, insieme all’unione, una delle ipotesi di “accessione mobiliare”.
Disciplina codicistica
Ai sensi dell’art. 939 c.c., quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in modo che si formi un sol tutto e non sia possibile separarle senza notevole deterioramento, la proprietà comune si determina in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Si crea, in altre parole, una comunione di beni tra i precedenti titolari, in proporzione al valore delle rispettive cose all’epoca dell’unione o mescolanza.
La regola generale subisce una deroga (art. 939, comma 2, c.c.) quando una delle cose può considerarsi principale, ovvero quando il suo valore supera notevolmente quello dell’altra: in tal caso il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto, salvo l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi si è unita o mescolata.
Buona fede e mala fede
L’art. 939, comma 3, c.c. introduce un temperamento all’acquisto della cosa principale: se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il consenso di uno dei proprietari e per opera dell’altro, questi (oltre a pagare il valore della cosa) deve risarcire i danni subiti dall’altro, ed è tenuto al pagamento del doppio del valore se ha agito con dolo o colpa grave.
Il regime sanzionatorio si fonda sul principio di tutela del proprietario incolpevole, che vede sottratta la propria cosa per effetto di un comportamento doloso o gravemente colposo dell’altro contraente. La giurisprudenza ha esteso analogicamente la disciplina anche a ipotesi di confusione di liquidi o di sostanze fungibili.
Distinzione da figure affini
La commistione si distingue dall’unione (anch’essa disciplinata dall’art. 939 c.c.) sul piano puramente fisico: nell’unione le cose, pur saldate insieme, restano distinguibili (es. incastonatura di una pietra preziosa in un anello); nella commistione le cose si fondono completamente in un’unica entità (es. mescolanza di liquidi, di farine, di metalli fusi).
Si distingue altresì dalla specificazione (art. 940 c.c.), che si verifica quando taluno trasforma con il proprio lavoro materia altrui creando una cosa nuova: in tal caso il criterio decisorio è dato dal rapporto tra valore della materia e valore del lavoro, mentre nella commistione rileva esclusivamente il valore delle cose mescolate.
Effetti dell’acquisto e tutela
L’acquisto della proprietà conseguente alla commistione opera ex lege, senza necessità di alcun atto di trasferimento. Trattandosi di acquisto a titolo originario, esso non risente dei vincoli o dei diritti reali eventualmente gravanti sulle cose mescolate, salvo quanto specificamente previsto dalla legge.
Il proprietario che subisce la perdita della propria cosa o della sua autonomia ha diritto al pagamento del valore di essa o, nei casi di mala fede o colpa grave dell’altro, anche al risarcimento del danno e al pagamento del doppio del valore. Nei casi in cui sia possibile la separazione senza notevole deterioramento, ciascun proprietario può chiedere la restituzione della propria cosa.