Definizione
La specificazione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante la creazione di una cosa nuova con la materia altrui: chi, con la propria opera, forma una cosa nuova con materia che non gli appartiene ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, ex art. 940 c.c. L’istituto attua il principio secondo il quale l’opera umana applicata alla materia prevale, in presenza di determinati presupposti, sulla proprietà della materia stessa.
Presupposti
Presupposti dell’acquisto per specificazione sono: a) l’impiego di materia (mobile) appartenente ad altri; b) la creazione di una cosa nuova, caratterizzata da una distinta identità rispetto alla materia originaria; c) il lavoro dello specificatore, che deve avere valore economico superiore a quello della materia trasformata; d) la buona fede dello specificatore, il quale deve ignorare l’altruità della materia impiegata. La cosa nuova deve avere una diversa destinazione economica e non costituire mera alterazione della materia.
Bilanciamento tra valore del lavoro e valore della materia
L’art. 940 c.c. dispone che se il valore della materia supera notevolmente quello della mano d’opera, la cosa spetta al proprietario della materia, il quale è tenuto a pagare il prezzo della mano d’opera. La regola opera un bilanciamento tra il valore economico della materia e quello del lavoro incorporato, attribuendo la proprietà della cosa nuova al soggetto il cui apporto risulti prevalente. In caso di parità o di scarso divario, la giurisprudenza applica il criterio della prevalenza del lavoro.
Effetti
Lo specificatore che acquista la cosa nuova è tenuto a corrispondere al proprietario della materia il prezzo di mercato della materia al momento dell’acquisto. Il proprietario della materia conserva azione personale per il recupero del prezzo, senza potere di rivendicazione della cosa nuova. Se è invece il proprietario della materia ad acquistare la cosa, deve corrispondere allo specificatore il compenso per la manodopera. Analoghe regole operano quando la specificazione avvenga in malafede: in tal caso lo specificatore non acquista la proprietà e risponde dei danni.
Figure affini
La specificazione si distingue dall’unione o commistione di cose mobili (art. 939 c.c.), che presuppone l’incorporazione di cose mobili appartenenti a più proprietari senza trasformazione sostanziale, con disciplina fondata sulla separabilità e sul valore relativo delle cose. Si distingue altresì dall’accessione di mobile a immobile (artt. 934-938 c.c.), fondata sull’incorporazione stabile di un mobile a un immobile, con attribuzione della proprietà al proprietario dell’immobile (superficies solo cedit).