Definizione

La clausola solve et repete (lett. “paga e poi ripeti”) è il patto, disciplinato dall’art. 1462 c.c., con il quale una parte si obbliga a non opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l’esecuzione della propria prestazione, riservandosi di agire successivamente per la ripetizione di quanto pagato qualora ne abbia diritto. Si tratta di un patto che attribuisce priorità all’adempimento, posticipando ogni contestazione alla fase successiva della restituzione.

La clausola incide sul regime delle eccezioni opponibili dal debitore, alterando il principio generale di cui all’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento). La sua funzione è quella di garantire la rapidità del soddisfacimento del creditore, soprattutto nei contratti caratterizzati da una posizione di squilibrio tra le parti (ad es. contratti bancari, di somministrazione, di assicurazione).

Limiti di operatività

L’art. 1462 c.c. pone limiti significativi alla clausola solve et repete. In primo luogo, essa non opera in caso di eccezioni di nullità, annullabilità e rescindibilità del contratto: tali eccezioni, attinenti alla validità stessa del titolo, non possono essere sterilizzate dal patto. In secondo luogo, il giudice può sospendere la condanna, qualora ricorrano gravi motivi, imponendo eventualmente una cauzione.

Restano dunque opponibili tutte le eccezioni che attengano alla esistenza o validità del contratto, mentre sono escluse quelle che riguardano l’inadempimento, l’inesatto adempimento o l’inadempimento parziale della controparte. La clausola non può essere utilizzata per impedire al debitore di far valere vizi genetici del contratto.

Forma e disciplina delle condizioni generali

Quando la clausola solve et repete è inserita in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da una sola delle parti, essa rientra tra le clausole vessatorie e richiede, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., specifica approvazione per iscritto. La mancata approvazione specifica determina la nullità della clausola.

Nei contratti con i consumatori, la clausola solve et repete è altresì soggetta al controllo di vessatorietà ex artt. 33 ss. del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). In particolare, l’art. 33, comma 2, lett. q), considera vessatoria, salvo prova contraria, la clausola che limiti o escluda l’opponibilità di eccezioni di inadempimento da parte del professionista.

Sospensione della condanna ex art. 1462, comma 2, c.c.

Anche in presenza di una clausola solve et repete validamente pattuita, l’art. 1462, comma 2, c.c. attribuisce al giudice il potere di sospendere la condanna del debitore quando ricorrano gravi motivi, eventualmente imponendo una cauzione. La nozione di “gravi motivi” è elastica e va riferita a circostanze tali da rendere manifestamente iniquo l’adempimento immediato della prestazione (ad es. fondato pericolo di insolvibilità del creditore, gravi inadempienze già accertate dello stesso, contestazioni serie e documentate sulla pretesa).

Il provvedimento di sospensione è di natura cautelare e ha funzione di temperare la rigidità della clausola in presenza di situazioni eccezionali, contemperando l’interesse alla rapidità della soddisfazione del creditore con le esigenze di tutela del debitore.

Applicazioni pratiche

La clausola solve et repete trova frequente impiego nei contratti bancari (anticipazioni, conti correnti, finanziamenti), nei contratti di somministrazione e di assicurazione, nei contratti pubblici e nei rapporti tributari (in ambito fiscale, peraltro, il principio del “solve et repete” è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 21/1961, nella misura in cui subordinava l’azione giudiziale al pagamento del tributo).

Nei contratti bancari, in particolare, la clausola è spesso oggetto di contestazione quando inserita in fideiussioni omnibus, garanzie autonome o aperture di credito, e la giurisprudenza ne ha più volte ridimensionato la portata con riferimento alle eccezioni di nullità della pattuizione principale.

Giurisprudenza modenese