Res nullius (lett. “cosa di nessuno”) indica il bene mobile che non appartiene a nessuno, né è mai appartenuto ad alcuno, ovvero è stato abbandonato dal proprietario (res derelicta).
Le res nullius sono acquistabili per occupazione (art. 923 c.c.): chi prende possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → di una cosa mobile che non è di proprietà di alcuno ne acquista la proprietà. Per i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili, il principio non opera: gli immobili vacanti appartengono al patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → dello Stato (art. 827 c.c.). La caccia e la pesca sono forme tipiche di occupazione di res nullius (selvaggina e pesci). Le res derelictaeOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → si distinguono dalle cose smarrite, che conservano un proprietario e sono soggette alla disciplina del ritrovamento (art. 927 c.c.).
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