Giuramento

Apr 14, 2026

Definizione

Il giuramento è un mezzo di prova legale nel processo civile, consistente nella solenne dichiarazione con cui una parte afferma la verità di un fatto a sé favorevole invocando, secondo la tradizione, il vincolo della coscienza e la responsabilità penale per falso (art. 371 c.p.). È disciplinato dagli artt. 2736-2739 c.c. e dagli artt. 233-243 c.p.c. Si distingue in decisorio, deferito da una parte all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa, e suppletorio, deferito d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 2736, n. 2, c.c. e dell’art. 241 c.p.c.

Giuramento decisorio: presupposti e limiti

Il giuramento decisorio (art. 2736, n. 1, c.c.) ha per oggetto fatti propri della parte cui è deferito o la conoscenza che essa ha di fatti altrui (art. 2739, primo comma, c.c.). Non può essere deferito su fatti illeciti, né sul rapporto di custodia, né per decidere circostanze che non abbiano efficacia di definire la lite totalmente o parzialmente. Il giuramento deve essere formulato in termini chiari e specifici (capitoli), deve essere deferito personalmente dalla parte e può essere deferito anche al rappresentante organico di una persona giuridica, entro i limiti delle sue competenze.

Efficacia probatoria del giuramento

Il giuramento decisorio ha efficacia di prova legale vincolante: il giudice non può valutarlo liberamente, ma deve decidere conformemente a quanto giurato (art. 2738, primo comma, c.c.). Questa efficacia vincolante sussiste anche nell’ipotesi in cui la falsità del giuramento sia successivamente accertata in sede penale: il giudicato civile resta intangibile, salvo il diritto al risarcimento del danno da falso giuramento ex art. 2738, secondo comma, c.c. Viceversa, la parte che rifiuta di prestare il giuramento decisorio rimane soccombente sul fatto oggetto del capitolo (ficta confessio).

Giuramento suppletorio ed estimatorio

Il giuramento suppletorio è deferito d’ufficio dal giudice alla parte quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate ma non sono del tutto sprovviste di prova (art. 2736, n. 2, c.c.). È dunque strumento residuale per la formazione del convincimento del giudice, non vincolante a differenza del decisorio. Il giuramento estimatorio, sottospecie del suppletorio, è deferito per determinare il valore della cosa domandata quando non è possibile accertarlo altrimenti (art. 241 c.p.c.).

Deferimento, formulazione e aspetti processuali

Il giuramento decisorio può essere deferito in ogni stato del processo, sino alla precisazione delle conclusioni (art. 2739, secondo comma, c.c.); è ammesso anche in grado di appello, con riflessi sulla disciplina delle spese. Deve essere proposto in forma scritta mediante capitoli specifici; nel processo civile telematico deve essere sottoscritto dal giurante. Non può essere deferito con la comparsa conclusionale se non come mera riproposizione. Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 548 c.p.c.) può essere deferito al debitore esecutato.

Giuramento e prova della forma scritta ad substantiam

Per gli atti per i quali la legge richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), la prova della forma non può essere data con testimoni, presunzioni o giuramento, essendo ammessa soltanto la confessione (art. 2739, primo comma, c.c., in combinato con l’art. 2725 c.c.). Il giuramento resta dunque escluso come prova alternativa della forma negoziale, ma può essere deferito su altri fatti del rapporto contrattuale.

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