ResBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → perit domino (lett. “la cosa perisce per il proprietario”) è il principio secondo cui il rischio del perimento fortuito della cosa grava sul proprietario: se la cosa perisce senza colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → di alcuno, la perdita è sopportata dal titolare del diritto.
Il principio è corollario del sistema consensualistico: nella venditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo → di cosa determinata, la proprietà si trasferisce con il consenso (art. 1376 c.c.) e con essa il rischio passa al compratoreCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →, anche prima della consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → (art. 1465 c.c.). Eccezioni: nella vendita di cose determinate solo nel genere, il rischio passa con l’individuazione (art. 1378 c.c.); nella vendita con riserva di proprietà, il rischio passa al compratore dal momento della consegna (art. 1523 c.c.).
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