Res litigiosa

Apr 17, 2026

ResBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → litigiosa (lett. “cosa litigiosa”) indica il bene o il diritto che formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → oggetto di una controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → pendente dinanzi al giudice.

La qualifica di res litigiosa rileva ai fini della circolazione dei diritti: l’alienazione del bene litigioso è valida ma non pregiudica i diritti della controparte nel processo (art. 111 c.p.c.: la successione a titolo particolareSuccessio in singulas resLocuzione latina che indica la successione a titolo particolare, ossia il subentro in uno o più rapporti giuridici determinati anziché nell'intero patrimonio.Leggi il lemma completo → nel diritto controverso). L’acquirente della res litigiosa può intervenire nel processo ma la sentenza produce effetti anche nei suoi confronti. La res litigiosa può essere oggetto di sequestro giudiziarioSequestroMisura cautelare diretta a sottrarre un bene alla disponibilità del titolare: giudiziario a tutela della controversia sul bene (art. 670 c.p.c.); conservativo a garanzia del credito (art. 671 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 670 c.p.c.) e di annotazione della domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → a fini di opponibilità ai terzi (art. 2652 c.c.).

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