Res iudicataActio iudicatiAzione derivante dal giudicato con cui la parte vittoriosa chiede l'esecuzione forzata della sentenza passata in giudicato, ponendola a fondamento del titolo esecutivo.Leggi il lemma completo → (lett. “cosa giudicata”) indica l’effetto di definitività e incontrovertibilità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non può più essere messa in discussione.
L’art. 2909 c.c. stabilisce che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa. La resBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → iudicata opera come giudicato formale (inimpugnabilità della sentenza) e giudicato sostanziale (vincolatività dell’accertamento). La preclusionePreclusioneDefinizione La preclusione processuale è la perdita, decadenza o consumazione di una facoltà o di un potere processuale in conseguenza dell'inosservanza dell'ordine o del termine stabilito dalla legge per il suo esercizio, ovvero per l'avve...Leggi il lemma completo → del ne bis in idemNe bis in idemDivieto di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Principio fondamentale del giusto processo (art. 649 c.p.p.).Leggi il lemma completo → impedisce la riproposizione della stessa domanda tra le stesse parti. La res iudicata pro veritate habetur: il giudicato è assunto come verità giuridica.
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