Espressione latina che designa l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → fondata sul giudicato, con la quale la parte vittoriosa può pretendere l’attuazione coattiva di quanto stabilito dalla sentenza definitiva.
Nel diritto romano l’actio iudicati era un’azione autonoma esperibile dopo la condemnatio rimasta inadempiuta; nel diritto processuale italiano moderno la figura è assorbita dal sistema dell’esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → (artt. 474 ss. c.p.c.): la sentenza passata in giudicato (art. 324 c.p.c.) costituisce titolo esecutivo (art. 474, comma 1, n. 1, c.p.c.) e consente l’accesso diretto alle forme esecutive (espropriazioneAblazionePrivazione autoritativa della proprietà o di altro diritto reale a favore della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale. Sinonimo di espropriazione.Leggi il lemma completo →, esecuzione per consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → o rilascio, esecuzione di obblighi di fare o non fare).
L’effetto preclusivo del giudicato (ne bis in idemNe bis in idemDivieto di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Principio fondamentale del giusto processo (art. 649 c.p.p.).Leggi il lemma completo →, art. 2909 c.c.) impedisce di rimettere in discussione quanto definitivamente accertato, conferendo alla pronuncia l’autorità di res iudicataRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo →. La locuzione è talora impiegata anche per indicare l’azione di accertamento dell’efficacia del giudicato straniero ai sensi degli artt. 64-67 della l. n. 218/1995.
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