Definizione
Locuzione latina che significa “in sede esecutiva” o “nel processo esecutivo”. Designa tutto ciò che si compie, si deduce o si accerta all’interno del processo di esecuzione forzata, in contrapposizione a quanto avviene nel processo di cognizione (in cognitione). L’espressione è impiegata per descrivere le attività, i poteri e i limiti di accertamento del giudice dell’esecuzione e delle parti nella fase esecutiva.
Ambito di impiego
L’espressione ricorre in particolare per indicare: (i) la somma azionata in executivis, cioè l’importo precettato e portato ad esecuzione in forza del titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.); (ii) l’attività di accertamento consentita al giudice dell’esecuzione, che non può svolgere un ordinario giudizio di cognizione ma solo verificare la persistenza dei presupposti dell’azione esecutiva; (iii) la distinzione tra vizi deducibili con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e vizi deducibili con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
Limiti della cognizione del giudice dell’esecuzione
Il giudice dell’esecuzione non può riesaminare il merito del titolo esecutivo, ma deve limitarsi a verificare che il titolo esista, sia efficace e sia idoneo a sorreggere l’azione esecutiva intrapresa. Le contestazioni sul diritto di procedere a esecuzione forzata vanno introdotte con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; quelle sulla regolarità formale degli atti esecutivi con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. Il principio del ne bis in idem esecutivo e la stabilità del titolo giudiziale impediscono al debitore di riproporre in executivis difese già disponibili nel giudizio di cognizione.
Caratteri essenziali
- Riferimento funzionale al processo esecutivo e non al giudizio di cognizione.
- Cognizione del giudice limitata ai presupposti dell’azione esecutiva e agli eventi successivi alla formazione del titolo.
- Canale processuale costituito dalle opposizioni esecutive (art. 615, art. 617 e art. 619 c.p.c.).
- Distinzione tra vizi sostanziali (azione esecutiva) e vizi formali (atti esecutivi).
Fattispecie ricorrenti
Rientrano nell’ambito dell’attività in executivis: la contestazione della quantificazione della somma precettata; l’eccezione di compensazione maturata dopo la formazione del titolo; l’eccezione di prescrizione del diritto consacrato nel titolo; le questioni sull’impignorabilità dei beni (art. 615 c.p.c.); i vizi del precetto e del pignoramento (art. 617 c.p.c.); le controversie distributive (art. 512 c.p.c.).
Giurisprudenza modenese
- È opposizione all’esecuzione (e non agli atti esecutivi) quella con cui viene eccepito che la somma azionata in executivis sia maggiore di quella dovuta
- Opposizione a precetto – Oggetto del giudizio e limiti di cognizione
- Cartella di pagamento – Ammissibilità dell’azione esecutiva
- Opposizione all’esecuzione – Legittimazione passiva e individuazione del debitore esecutato
- Decreto di trasferimento — Inammissibilità dell’actio nullitatis per vizi attinenti al merito del procedimento esecutivo
- L’opposizione all’esecuzione c.d. preventiva