Domanda giudiziale è l’atto con cui un soggetto (attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →) si rivolge al giudice chiedendo una pronuncia su un diritto soggettivo o su un rapporto giuridico controverso, nei confronti di un altro soggetto (convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo →).
La domanda giudiziale si propone mediante atto di citazione (art. 163 c.p.c.) o ricorso, a seconda del rito applicabile. Essa individua l’oggetto del processo attraverso il petitumPetitumOggetto della domanda giudiziale, ossia il provvedimento e l'utilità richiesti al giudice; uno dei tre elementi identificativi dell'azione insieme a causa petendi e personae (art. 163 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (ciò che si chiede al giudice) e la causa petendiCausa petendiUno dei tre elementi identificatori dell'azione civile (insieme alle parti e al petitum), indica il fatto giuridico e il titolo dal quale l'attore deduce il diritto fatto valere in giudizio. Determina l'oggetto del processo, i limiti del giudicato e il divieto di mutatio libelli.Leggi il lemma completo → (il fatto o il titolo giuridico posto a fondamento della pretesa).
La domanda produce rilevanti effetti sostanziali: interrompe la prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2943 c.c.), impedisce le decadenzeDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo →, rende litigioso il diritto controverso e determina la pendenza della liteControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → ai fini della litispendenzaLitispendenzaContemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi (art. 39 c.p.c.): presupposti, continenza e regime processuale.Leggi il lemma completo → (art. 39 c.p.c.) e della continenzaConnessione (competenza per)Legame oggettivo o soggettivo fra più cause che ne giustifica la trattazione unitaria davanti allo stesso giudice. Disciplinata dagli artt. 31-40 c.p.c.Leggi il lemma completo → (art. 39, comma 2, c.p.c.).
Sotto il profilo processuale, la domanda fissa il thema decidendumThema decidendumEspressione latina che indica l'oggetto della controversia delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, entro il quale il giudice deve pronunciarsi senza incorrere in ultra- o extra-petizione (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo →: il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (principio della domandaNemo iudex sine actoreNon c'è giudice senza attore: il processo civile si instaura solo su iniziativa di parte, non d'ufficio (principio della domanda).Leggi il lemma completo →, art. 112 c.p.c.) né su domande non proposte (ultra petitaExtra petitaVizio della sentenza che pronuncia su domande non proposte, violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo →). La modificazione della domandaMutatio libelliModificazione della domanda giudiziale che altera uno degli elementi identificativi dell'azione in misura tale da introdurre una domanda nuova, inammissibile oltre le preclusioni ex artt. 171-ter e 183 c.p.c.Leggi il lemma completo → è consentita nei limiti dell’emendatio libelliEmendatio libelliPrecisazione della domanda giudiziale senza alterarne i fatti costitutivi. Si distingue dalla mutatio libelli, che introduce domanda nuova.Leggi il lemma completo → (art. 183 c.p.c.).
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