Attore

Apr 13, 2026

Definizione

L’attore è la parte che propone la domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo →, introducendo il processo civile mediante atto di citazione o, nei casi previsti dalla legge, ricorso. A lui si contrappone il convenuto, destinatario della pretesa azionata. L’attore è titolare dell’iniziativa processuale e veste la parte attiva del contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo →: formula il petitumPetitumOggetto della domanda giudiziale, ossia il provvedimento e l'utilità richiesti al giudice; uno dei tre elementi identificativi dell'azione insieme a causa petendi e personae (art. 163 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (il beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → della vita richiesto) e allega la causa petendiCausa petendiUno dei tre elementi identificatori dell'azione civile (insieme alle parti e al petitum), indica il fatto giuridico e il titolo dal quale l'attore deduce il diritto fatto valere in giudizio. Determina l'oggetto del processo, i limiti del giudicato e il divieto di mutatio libelli.Leggi il lemma completo → (il titolo giuridico della pretesa), delimitando così l’oggetto del giudizio e vincolando il giudice al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

Atto di citazione e oneri di allegazione

L’attore propone la domanda mediante atto di citazione, il cui contenuto è analiticamente disciplinato dall’art. 163 c.p.c.: indicazione del giudice adito, delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, del petitum e della causa petendi, invito al convenuto a costituirsi nel termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di settanta giorni prima dell’udienza fissata (art. 163-bis c.p.c.), avvertimenti di cui agli artt. 163, n. 7, e 171-bis c.p.c. La nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → della citazione è regolata dall’art. 164 c.p.c., che distingue i viziVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → relativi alla vocatio in ius (sanabili con la costituzione del convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → o la rinnovazione) dai vizi relativi all’editio actionis (sanabili con integrazione della domanda). L’attore può, entro i limiti della prima udienzaUdienzaMomento processuale in cui le parti, i difensori e il giudice si riuniscono per il compimento delle attività previste dal codice di procedura civile, quali la trattazione, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.Leggi il lemma completo → e nel rispetto dell’art. 183, comma 6, c.p.c., precisare e modificare le proprie domande ed eccezioni, salvo il regime delle preclusioni.

Oneri di prova e legittimazione

Secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., l’attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata; spetta al convenuto la provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi. Il riparto dell’onere probatorioOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → è corollario della struttura del processo dispositivoDispositivoParte della sentenza in cui il giudice esprime il comando giurisdizionale accogliendo o respingendo le domande (art. 132 c.p.c.). In caso di contrasto con la motivazione, prevale quest'ultima.Leggi il lemma completo → di cui all’art. 115 c.p.c. La legittimazione attivaLegittimazione processualeCondizione dell'azione consistente nella titolarità del diritto ad agire o contraddire (legittimatio ad causam). Attiva per l'attore, passiva per il convenuto. Rilevabile d'ufficio.Leggi il lemma completo → (legitimatio ad causamLegitimatio ad causamTitolarità del rapporto giuridico controverso che legittima la parte ad agire o resistere in giudizio. Condizione dell'azione.Leggi il lemma completo →) consiste nella titolarità, in astratto, del diritto fatto valere, desumibile dalle allegazioniAllegazioneAtto con cui la parte espone i fatti posti a fondamento di domanda o eccezione, prodromico all'onere della prova (art. 2697 c.c.) e presupposto del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).Leggi il lemma completo →: essa costituisce presupposto processuale rilevabile anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → e si distingue dalla titolarità del diritto sostanziale, la cui verifica attiene al merito. L’attore deve altresì avere interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.: la domanda è ammissibile solo se, in caso di accoglimento, conduca ad una utilità concreta e attuale per il soggetto agente.

Domanda nuova, modifica e rinuncia

L’attore può proporre domande nuove soltanto nei ristretti limiti dell’art. 183 c.p.c., secondo l’interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → consolidata dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 12310/2015) sulla distinzione tra mutatioMutatio libelliModificazione della domanda giudiziale che altera uno degli elementi identificativi dell'azione in misura tale da introdurre una domanda nuova, inammissibile oltre le preclusioni ex artt. 171-ter e 183 c.p.c.Leggi il lemma completo → e emendatio libelliEmendatio libelliPrecisazione della domanda giudiziale senza alterarne i fatti costitutivi. Si distingue dalla mutatio libelli, che introduce domanda nuova.Leggi il lemma completo →; la modifica è ammessa purché la domanda modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi le difese della controparte. L’attore può rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c., con accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → delle parti costituite che hanno interesse alla prosecuzione; può altresì rinunciare all’azione, con effetti più ampi preclusivi della riproposizione della domanda.

Attore e processo esecutivo

Nel processo esecutivoIn executivisLocuzione latina che indica quanto avviene in sede di esecuzione forzata, in contrapposizione al processo di cognizione, con riferimento particolare ai limiti dell'accertamento del giudice dell'esecuzione e alla somma portata ad esecuzione in forza del titolo.Leggi il lemma completo → la parte che promuove l’azione esecutiva, sulla base di un titolo esecutivoTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → (art. 474 c.p.c.) e previa notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del precettoPrecettoAtto con cui il creditore intima al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro dieci giorni, con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Perde efficacia se l'esecuzione non è iniziata entro novanta giorni.Leggi il lemma completo → (art. 480 c.p.c.), è denominata creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → procedente più che attore; analogamente, nei procedimenti sommari e cautelari si parla di ricorrente. La nozione di attore mantiene centralità quale parte che introduce il processo di cognizione ordinaria e nei giudizi di appello (appellante) e di cassazione (ricorrente), con adattamenti terminologici ma conservando la medesima struttura: iniziativa della parte, definizione del thema decidendumThema decidendumEspressione latina che indica l'oggetto della controversia delimitato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, entro il quale il giudice deve pronunciarsi senza incorrere in ultra- o extra-petizione (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, onere di prova dei fatti costitutivi.

Giurisprudenza modenese

Powered by Gestiolex