Attore

Apr 13, 2026

Definizione

L’attore è la parte che propone la domanda giudiziale, introducendo il processo civile mediante atto di citazione o, nei casi previsti dalla legge, ricorso. A lui si contrappone il convenuto, destinatario della pretesa azionata. L’attore è titolare dell’iniziativa processuale e veste la parte attiva del contraddittorio: formula il petitum (il bene della vita richiesto) e allega la causa petendi (il titolo giuridico della pretesa), delimitando così l’oggetto del giudizio e vincolando il giudice al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

Atto di citazione e oneri di allegazione

L’attore propone la domanda mediante atto di citazione, il cui contenuto è analiticamente disciplinato dall’art. 163 c.p.c.: indicazione del giudice adito, delle parti, del petitum e della causa petendi, invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza fissata (art. 163-bis c.p.c.), avvertimenti di cui agli artt. 163, n. 7, e 171-bis c.p.c. La nullità della citazione è regolata dall’art. 164 c.p.c., che distingue i vizi relativi alla vocatio in ius (sanabili con la costituzione del convenuto o la rinnovazione) dai vizi relativi all’editio actionis (sanabili con integrazione della domanda). L’attore può, entro i limiti della prima udienza e nel rispetto dell’art. 183, comma 6, c.p.c., precisare e modificare le proprie domande ed eccezioni, salvo il regime delle preclusioni.

Oneri di prova e legittimazione

Secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., l’attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata; spetta al convenuto la prova dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi. Il riparto dell’onere probatorio è corollario della struttura del processo dispositivo di cui all’art. 115 c.p.c. La legittimazione attiva (legitimatio ad causam) consiste nella titolarità, in astratto, del diritto fatto valere, desumibile dalle allegazioni: essa costituisce presupposto processuale rilevabile anche d’ufficio e si distingue dalla titolarità del diritto sostanziale, la cui verifica attiene al merito. L’attore deve altresì avere interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.: la domanda è ammissibile solo se, in caso di accoglimento, conduca ad una utilità concreta e attuale per il soggetto agente.

Domanda nuova, modifica e rinuncia

L’attore può proporre domande nuove soltanto nei ristretti limiti dell’art. 183 c.p.c., secondo l’interpretazione consolidata dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 12310/2015) sulla distinzione tra mutatio e emendatio libelli; la modifica è ammessa purché la domanda modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi le difese della controparte. L’attore può rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c., con accettazione delle parti costituite che hanno interesse alla prosecuzione; può altresì rinunciare all’azione, con effetti più ampi preclusivi della riproposizione della domanda.

Attore e processo esecutivo

Nel processo esecutivo la parte che promuove l’azione esecutiva, sulla base di un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e previa notificazione del precetto (art. 480 c.p.c.), è denominata creditore procedente più che attore; analogamente, nei procedimenti sommari e cautelari si parla di ricorrente. La nozione di attore mantiene centralità quale parte che introduce il processo di cognizione ordinaria e nei giudizi di appello (appellante) e di cassazione (ricorrente), con adattamenti terminologici ma conservando la medesima struttura: iniziativa della parte, definizione del thema decidendum, onere di prova dei fatti costitutivi.

Giurisprudenza modenese