Definizione
La capacità processuale, o legitimatio ad processum, è l’attitudine di un soggetto a stare in giudizio personalmente o a mezzo del proprio rappresentante per far valere o difendere diritti e interessi nel processo. È disciplinata dall’art. 75 c.p.c., che dispone: “Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere”. Essa rappresenta la trasposizione processuale della capacità di agire sostanziale (art. 2 c.c.).
La capacità processuale costituisce uno dei presupposti processuali e va distinta dalla legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), che attiene alla titolarità sostanziale del diritto fatto valere e dunque alla coincidenza tra le parti del processo e i soggetti attivo e passivo del rapporto giuridico controverso.
Soggetti capaci e incapaci
Hanno piena capacità processuale tutti i soggetti maggiorenni che non siano stati interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno con limitazioni che incidano sull’esercizio di diritti dedotti in giudizio. Per gli incapaci e per chi non può legittimamente esercitare i propri diritti opera l’art. 75, c. 2, c.p.c.: “Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità”.
Le ipotesi tipiche sono:
- Minori di età: stanno in giudizio per mezzo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (art. 320 c.c.) o, in mancanza, del tutore (artt. 343 ss. c.c.).
- Interdetti: stanno in giudizio per mezzo del tutore (art. 357 c.c., richiamato dall’art. 424 c.c.).
- Inabilitati: stanno in giudizio personalmente per gli atti di ordinaria amministrazione, e con l’assistenza del curatore per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 394, art. 424 c.c.).
- Beneficiari dell’amministrazione di sostegno: stanno in giudizio personalmente, salvo che il decreto di nomina abbia attribuito all’amministratore la rappresentanza esclusiva o l’assistenza in determinati atti (art. 405, art. 411 c.c.).
Persone giuridiche e enti collettivi
Le persone giuridiche e gli enti, nonché le associazioni non riconosciute e i comitati, stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta secondo la legge o lo statuto (art. 75, c. 3, c.p.c.). Per le società, la rappresentanza processuale spetta agli amministratori o al legale rappresentante secondo le norme in materia (art. 2384 c.c. per le s.p.a., 2475-bis c.c. per le s.r.l., ecc.). Per le associazioni non riconosciute e i comitati, sta in giudizio chi è stato a tal fine designato dall’organo collegiale o, in mancanza, le persone che li dirigono o li amministrano (art. 75, c. 4, c.p.c.).
Difetto di capacità processuale
Il difetto di capacità processuale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. SS.UU. n. 4248/2016) e dà luogo, se non sanato, alla nullità degli atti processuali compiuti dal soggetto incapace o senza l’integrazione del rappresentante. Il giudice, prima di pronunciare l’inammissibilità o la nullità, deve sollecitare la parte a sanare il vizio, ad esempio mediante la nomina del rappresentante mancante o mediante la ratifica dell’atto compiuto (art. 182, c. 2, c.p.c.).
L’art. 182 c.p.c., come riformulato dalla l. 69/2009 e successivamente dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), impone al giudice un dovere di sollecitazione alla regolarizzazione, fissando un termine perentorio. Il rispetto di tale termine sana il vizio con efficacia retroattiva. Il difetto definitivo di capacità processuale comporta l’inammissibilità della domanda o, se rilevato in corso di causa e non sanato, l’estinzione o l’improponibilità del processo nei confronti del soggetto privo di capacità.
Ius postulandi
Distinta dalla capacità processuale è la capacità tecnica di stare in giudizio o ius postulandi, che concerne l’attitudine a compiere personalmente atti del processo: di regola la parte deve stare in giudizio con il ministero o con l’assistenza di un difensore (art. 82 c.p.c.), salvo che si tratti di cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a 1.100 euro o nei casi in cui la legge consente alla parte di stare in giudizio personalmente.
Giurisprudenza modenese
- Difetto di legittimazione e di capacità processuale: regimi di sanatoria
- La (limitata) legitimatio ad processum del custode di sequestro giudiziario
- La rappresentanza processuale volontaria ex art. 77 c.p.c.