Definizione

La legittimazione processuale (o legittimatio ad causam) è la condizione dell’azione consistente nella titolarità del diritto ad agire o a contraddire in giudizio, con riferimento al rapporto giuridico dedotto in causa. Si distingue tra legittimazione attiva (titolarità della posizione di attore) e legittimazione passiva (titolarità della posizione di convenuto). È concetto distinto dalla capacità processuale (artt. 75 ss. c.p.c.) e dalla titolarità del rapporto sostanziale.

Natura giuridica

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2951/2016, hanno definito la legittimazione ad causam come condizione dell’azione che si risolve nella titolarità del potere e del dovere — rispettivamente in capo all’attore e al convenuto — di promuovere o subire l’azione in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio. La carenza di legittimazione comporta l’inammissibilità della domanda e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché non si sia formato il giudicato interno.

Legittimazione processuale e titolarità del diritto

La giurisprudenza ha chiarito la distinzione tra legittimazione ad causam e titolarità effettiva del rapporto: la prima attiene alla prospettazione astratta della titolarità del diritto fatto valere e può essere verificata sulla base della mera affermazione della parte; la seconda attiene al merito e richiede la prova effettiva della titolarità del rapporto sostanziale. La mancanza di titolarità effettiva determina il rigetto nel merito, mentre il difetto di legittimazione determina una pronuncia di rito.

Sostituzione processuale

Di regola, la legittimazione ad agire spetta al titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. L’art. 81 c.p.c. prevede che, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui: tale è la figura della sostituzione processuale (es. azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per il creditore, azione ex art. 524 c.c. del creditore del rinunziante all’eredità).

Legittimazione dell’amministratore condominiale

L’art. 1131 c.c. attribuisce all’amministratore di condominio la legittimazione attiva e passiva per gli atti nei limiti delle attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento condominiale o dall’assemblea. Nella giurisprudenza di legittimità, l’amministratore è stato riconosciuto legittimato passivamente in materia di appalto (art. 1669 c.c.), di impugnazione delle tabelle millesimali, di danni da lavori su parti comuni, salve le azioni di natura reale che richiedono la partecipazione di tutti i condòmini.

Giurisprudenza modenese