Definizione
Il convenuto è la parte contro la quale è proposta la domanda giudiziale nel processo civile. Al convenuto, destinatario dell’atto di citazione di cui all’art. 163 c.p.c., si contrappone l’attore, che introduce il giudizio facendo valere una pretesa di tutela giurisdizionale. La posizione processuale del convenuto si caratterizza per una serie di facoltà e oneri difensivi, da esercitarsi tempestivamente a pena di decadenza, secondo il regime delle preclusioni scandito dal codice di procedura civile.
Costituzione in giudizio e comparsa di risposta
Il convenuto si costituisce in giudizio depositando la comparsa di risposta ai sensi dell’art. 166 c.p.c., almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione. Con tale atto, disciplinato nel suo contenuto dall’art. 167 c.p.c., il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. Deve inoltre indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni e, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e l’eventuale chiamata di un terzo in causa.
Difese del convenuto
Le difese del convenuto si articolano su più piani. Sul piano della mera negazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore, il convenuto contesta la ricorrenza dei presupposti della pretesa. Sul piano delle eccezioni, egli può sollevare eccezioni in senso stretto – rilevabili solo su istanza di parte e soggette alle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c. – ed eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio. Le eccezioni di rito (difetto di giurisdizione, di competenza, nullità della citazione, difetto di legittimazione) attengono ai presupposti processuali; le eccezioni di merito (prescrizione, compensazione, pagamento, inadempimento dell’attore ex art. 1460 c.c.) attengono al fondamento sostanziale della pretesa.
Domanda riconvenzionale e chiamata del terzo
Il convenuto può proporre, nella comparsa di risposta, domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 36 c.p.c., dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. La riconvenzione amplia l’oggetto del processo, introducendo una pretesa autonoma del convenuto verso l’attore, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi. Il convenuto può altresì chiedere, sempre nella comparsa di risposta, di chiamare in causa un terzo (art. 269 c.p.c.), a fini di garanzia o per comunanza di causa, ottenendo lo spostamento della prima udienza per consentire la vocatio in ius del terzo. La mancata tempestiva proposizione della riconvenzione o della chiamata del terzo determina la decadenza dal relativo potere.
Contumacia del convenuto
Il convenuto che non si costituisce nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. è dichiarato contumace dal giudice con ordinanza (art. 171 c.p.c. e art. 291 c.p.c.). La contumacia, nel processo civile, non equivale ad ammissione dei fatti allegati dall’attore (ficta confessio): l’attore resta comunque onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda, salve specifiche ipotesi (es. art. 186-ter c.p.c. in tema di ingiunzione). Il convenuto contumace può costituirsi in ogni momento del processo sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, subendo però le preclusioni già maturate. Gli atti di cui la legge prevede la notificazione personale devono essere notificati al contumace nel rispetto dell’art. 292 c.p.c.
Giurisprudenza modenese
- Contumacia del convenuto – Effetti sull’accertamento dell’inadempimento
- Contumacia del convenuto – Contumacia – Permanenza dell’onere probatorio dell’attore – Interrogatorio formale – Valore della mancata comparizione
- Contumacia del convenuto – Effetti – Nessuna automatica ammissione dei fatti
- Contumacia del convenuto – Effetti – Esame del merito e pronuncia di rigetto per difetto di prova dell’attore
- [Appello Bologna] Contumacia del convenuto – Differenza tra contumacia volontaria e involontaria – Effetti sulla decorrenza del termine di impugnazione
- L’eccezione di arbitrato è compatibile con una domanda riconvenzionale?
- Azione negatoria di servitù – Rigetto – Domanda riconvenzionale di accertamento del diritto – Accoglimento.
- Contratto d’appalto — Accertamento del credito del prestatore d’opera e rigetto della domanda riconvenzionale per vizi
- Spese di lite — Compensazione integrale in caso di contumacia dei convenuti
- La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso
- Appalto — Accertamento tecnico preventivo e valore probatorio in caso di contumacia del convenuto
- Il ricorrente per decreto ingiuntivo, che sia rimasto contumace nel relativo giudizio di opposizione, può essere condannato per responsabilità processuale aggravata?