Inibitoria

Apr 14, 2026

Definizione

L’inibitoria è il provvedimento giurisdizionale con cui si ordina a un soggetto di cessare da una condotta illecita in corso o di astenersi dal porre in essere una condotta illecita futura. Essa costituisce uno strumento di tutela specifica, volto a rimuovere l’illecito alla fonte piuttosto che a compensarne gli effetti mediante il risarcimento del danno.

Natura giuridica

L’inibitoria è tradizionalmente classificata come forma di tutela reale o specifica, contrapposta alla tutela risarcitoria per equivalente. Essa può essere proibitoria (divieto di tenere una condotta) o positiva (obbligo di porre in essere attività volte a impedire la reiterazione dell’illecito). L’inibitoria può essere pronunciata in via definitiva, con sentenza di merito, ovvero in via cautelare ante causam o in corso di causa.

Ipotesi codicistiche

Numerose disposizioni prevedono espressamente l’inibitoria: l’art. 844 c.c. per le immissioni intollerabili; l’art. 949 c.c. (actio negatoria) per le turbative del diritto di proprietà; l’art. 1079 c.c. per le turbative delle servitù; l’art. 2599 c.c. per la concorrenza sleale; gli artt. 131 e 156 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005); l’art. 140 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) per la tutela collettiva dei consumatori; gli artt. 9-bis e seguenti della L. 287/1990 in materia di concorrenza.

Inibitoria cautelare

L’inibitoria può essere concessa in via d’urgenza attraverso il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., ovvero mediante i procedimenti cautelari tipici previsti in materia di proprietà industriale (art. 131 CPI), di concorrenza sleale e di tutela del consumatore. Il giudice, nel concedere l’inibitoria cautelare, valuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché il bilanciamento degli interessi contrapposti.

Attuazione dell’inibitoria

L’attuazione dell’inibitoria può richiedere misure coercitive indirette, quale l’astreinte ex art. 614-bis c.p.c., introdotta dalla L. 69/2009, che consente al giudice di condannare il debitore al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva dell’ordine giudiziale. Lo strumento mira a garantire l’effettività della tutela inibitoria, superando il limite tradizionale dell’infungibilità dell’obbligo di non facere.

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