Periculum in mora

Apr 14, 2026

Definizione

Il periculum in mora (“pericolo nell’indugio”) è il presupposto che giustifica la concessione della tutela cautelare e consiste nel rischio che, durante il tempo necessario a ottenere una pronuncia di merito, il diritto vantato dal ricorrente subisca un pregiudizio irreparabile o comunque non più riparabile in forma specifica. Accanto al fumus boni iuris, costituisce il fondamento sistematico delle misure cautelari ex art. 669-sexies c.p.c., dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e dei sequestri ex art. 670 e art. 671 c.p.c.

Natura e contenuto del giudizio

Il periculum si configura come pericolo attuale e concreto di pregiudizio imminente che renderebbe vano il successivo accoglimento della domanda di merito. La valutazione è prognostica e va effettuata in concreto, tenendo conto delle circostanze del caso, della natura del diritto tutelato e della capacità della pronuncia definitiva di assicurare comunque l’integrale soddisfazione del ricorrente. Il ritardo ingiustificato nell’esercizio dell’azione cautelare (inerzia del ricorrente) può escludere la configurabilità del periculum.

Periculum in sequestro conservativo

Nel sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il periculum consiste nel fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, desumibile da elementi soggettivi (condotta del debitore volta a sottrarre i beni) o oggettivi (consistenza patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito). Non occorre la prova rigorosa di una condotta distrattiva, essendo sufficiente l’apprezzamento della inadeguatezza della garanzia patrimoniale a fronte della concreta possibilità di dispersione.

Periculum nei provvedimenti d’urgenza

Nei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. il periculum consiste nel pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto nel tempo necessario a farlo valere in via ordinaria. La giurisprudenza ammette tanto il pregiudizio non riparabile sul piano economico, quanto quello che, pur economicamente risarcibile, comprometta irreversibilmente la sfera personale o esistenziale del ricorrente. In taluni casi (es. disattivazione di profili social, tutela di diritti della personalità) il periculum si configura in re ipsa.

Rapporto con il fumus e valutazione complessiva

Il periculum in mora deve concorrere necessariamente con il fumus boni iuris e i due presupposti sono oggetto di valutazione unitaria ma distinta. Anche qui opera la regola di bilanciamento: la maggiore intensità di uno dei due requisiti può temperare la minore consistenza dell’altro, nei limiti del rispetto delle soglie minime. Il provvedimento cautelare deve dar conto, nella motivazione, della sussistenza di entrambi i presupposti, essendo sindacabile in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

Giurisprudenza modenese