Definizione
Il fumus boni iuris (“parvenza del buon diritto”) è uno dei due presupposti ai quali l’ordinamento subordina la concessione delle misure cautelari e dei provvedimenti d’urgenza. Consiste nella sommaria verosimiglianza del diritto vantato dal ricorrente, da apprezzarsi sulla base di un accertamento non esaustivo né definitivo ma di tipo probabilistico. È richiesto, accanto al periculum in mora, dall’art. 669-sexies c.p.c. e dalle norme che disciplinano le singole misure (art. 671, art. 700 c.p.c., ecc.).
Natura e contenuto del giudizio
Il fumus boni iuris non richiede l’accertamento pieno del diritto fatto valere ma una delibazione sommaria della fondatezza della pretesa, fondata sulle allegazioni e sulle prove offerte in limine. Il giudice cautelare valuta se la domanda proposta nel processo di merito abbia ragionevoli probabilità di essere accolta, tenuto conto anche delle deduzioni difensive della controparte. Il livello di verosimiglianza richiesto varia in relazione alla misura richiesta e alla sua invasività.
Rapporto con il periculum in mora
Il fumus boni iuris coesiste con il periculum in mora secondo un rapporto di concorrenza necessaria: entrambi i presupposti devono sussistere affinché la misura cautelare possa essere concessa. Tra i due elementi si afferma tuttavia una relazione di proporzionalità inversa o di bilanciamento, per cui un fumus particolarmente robusto può compensare un periculum meno intenso e viceversa, nei limiti del rispetto dei presupposti minimi di legge.
Specifiche applicazioni
Nel sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. il fumus boni iuris consiste nella probabile esistenza del credito per cui si invoca la cautela; nel sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. nella verosimile sussistenza della controversia sul bene; nei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nella probabilità di accoglimento della domanda di merito. Nella denunzia di nuova opera o di danno temuto (artt. 1171-1172 c.c.) va commisurato all’esistenza della situazione giuridica tutelata. Nell’azione revocatoria cautelare il fumus riguarda sia l’esistenza del credito sia l’idoneità dell’atto dispositivo a pregiudicarne la realizzazione.
Controllo e motivazione
La valutazione del fumus boni iuris deve risultare dalla motivazione del provvedimento cautelare, sia pure in forma sintetica, essendo sindacabile mediante il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Il provvedimento cautelare non è idoneo a fare stato nel giudizio di merito quanto all’accertamento del diritto, attesa la natura sommaria e provvisoria della relativa cognizione.
Giurisprudenza modenese
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