Definizione

L’accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) è un mezzo di istruzione preventiva, disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., con il quale, ricorrendo l’urgenza di far verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose prima dell’instaurazione del giudizio di merito, una parte può chiedere al giudice di disporre l’ammissione anticipata di una consulenza tecnica. La sua funzione è quella di fissare anticipatamente, nell’interesse della pretesa che l’istante intenda azionare in giudizio, fatti tecnici suscettibili di alterazione o di prova non agevolmente acquisibile in un secondo momento. L’istituto si colloca nel novero dei procedimenti cautelari di carattere conservativo-probatorio.

Presupposti e oggetto

Ai sensi dell’art. 692 c.p.c., l’A.T.P. è ammesso quando vi è urgenza di accertare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose. Il presupposto del periculum in mora deve essere allegato dall’istante e si concreta nel rischio che il decorso del tempo o eventi sopravvenuti possano alterare la situazione di fatto, compromettendo la futura utilizzabilità della prova. L’ambito di applicazione abbraccia tipicamente le controversie in materia di responsabilità per vizi della cosa venduta o appaltata, danni da infiltrazione, sinistri stradali, danni a beni mobili o immobili. La Corte costituzionale, con sentenza n. 471/1990, ha esteso la legittimazione anche all’accertamento di lesioni personali, ammettendo il ricorso al consulente medico-legale.

Accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa

L’art. 696-bis c.p.c., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disciplinato la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: forma di A.T.P. con funzione marcatamente conciliativa, esperibile anche al di fuori delle condizioni di urgenza, in materia di accertamento e determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il consulente, prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione tra le parti; in caso di esito positivo, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In difetto di conciliazione, la relazione può essere acquisita nel successivo giudizio di merito ai sensi dell’art. 696-bis, comma 5, c.p.c.

Procedimento

Il ricorso si propone con le forme del procedimento cautelare, dinanzi al giudice che sarebbe competente per la causa di merito o, in caso di urgenza eccezionale, al presidente del tribunale del luogo in cui dovrà eseguirsi l’accertamento (art. 693 c.p.c.). Il giudice, sentite le parti convocate ai sensi dell’art. 694 c.p.c., provvede con ordinanza non impugnabile, nominando il consulente tecnico e fissando la data di inizio delle operazioni. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.), nonché quelle sulla consulenza tecnica d’ufficio (artt. 61-64 e 191 e ss. c.p.c.). Le parti possono nominare propri consulenti tecnici di parte (C.T.P.), che assistono alle operazioni e formulano osservazioni alla relazione del C.T.U.

Efficacia e utilizzo nel giudizio di merito

L’A.T.P. non determina alcun accertamento giudiziale del diritto fatto valere: esso si limita a cristallizzare gli elementi di fatto rilevanti. La relazione del consulente è acquisita al successivo giudizio di merito, ai sensi dell’art. 698, comma 3, c.p.c., su istanza di parte, ed è soggetta alla valutazione del giudice secondo il principio del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. La parte che ha promosso l’accertamento può comunque introdurre il giudizio di merito senza essere vincolata alle risultanze tecniche; l’ordinanza che dispone l’A.T.P. non ha effetto interruttivo della prescrizione (Cass. n. 7625/2010), ma vale come atto di costituzione in mora se contiene la relativa intimazione.

Giurisprudenza modenese