Ispezione

Apr 14, 2026

Definizione

L’ispezione è il mezzo di prova consistente nell’esame diretto, da parte del giudice o del suo ausiliario, di persone, luoghi o cose, finalizzato all’accertamento di fatti rilevanti ai fini della decisione. La disciplina dell’ispezione giudiziale è contenuta negli articoli 258-262 del codice di procedura civile.

Ispezione di persone e di cose

Ai sensi dell’art. 258 c.p.c., il giudice istruttore può disporre l’ispezione di persone e di cose quando appaia indispensabile per conoscere i fatti della causa e sempre che possa essere compiuta senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti dagli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale. L’ispezione può essere richiesta dalle parti ovvero disposta d’ufficio.

Carattere di residualità

La giurisprudenza ha costantemente sottolineato il carattere residuale e sussidiario dell’ispezione: essa può essere disposta solo quando i fatti non possano essere accertati attraverso altri mezzi probatori (documentali, testimoniali, peritali). L’ispezione è considerata strumento invasivo sul piano della sfera personale e patrimoniale ed è dunque da utilizzarsi quando risulti effettivamente indispensabile. Analogo principio si applica all’esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c.

Ispezione corporale

L’ispezione di persone riguarda l’ispezione corporale: l’art. 260 c.p.c. stabilisce che essa non può avere luogo senza il consenso dell’ispezionando, salvo che si tratti di accertare uno stato di filiazione o paternità. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi all’ispezione può essere valutato dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. Analoga valutazione è prevista dall’art. 210, secondo comma, c.p.c. per il rifiuto di esibizione documentale.

Ispezione nei procedimenti amministrativi

Fuori dal processo civile, l’ispezione costituisce attività istruttoria tipica dei procedimenti amministrativi, tributari e di vigilanza. In particolare, le ispezioni del lavoro sono disciplinate dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124; quelle tributarie dall’art. 52 D.P.R. 633/1972 e dall’art. 33 D.P.R. 600/1973; quelle bancarie dall’art. 54 TUB; quelle in materia societaria dagli artt. 2408-2409 c.c.

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