Definizione
L’istruttoria (o fase istruttoria) è la fase del processo nella quale si procede alla raccolta e all’assunzione delle prove necessarie alla decisione della controversia. Nel processo civile si colloca tra la fase introduttiva (trattazione e fissazione del thema decidendum e probandum) e la fase decisoria, ed è disciplinata principalmente dagli articoli 183, 184, 202 e seguenti del codice di procedura civile, come riformati dalla L. 149/2022 (cd. riforma Cartabia).
Fase istruttoria nel processo civile
L’art. 183 c.p.c., nel testo vigente, disciplina la prima udienza di comparizione e trattazione, a seguito della quale il giudice, se non è possibile definire la causa sulla base degli atti, provvede sulle istanze istruttorie con ordinanza, ammettendo i mezzi di prova ritualmente dedotti. L’ordinanza di ammissione fissa la data dell’udienza istruttoria. La fase istruttoria vera e propria si apre con l’assunzione delle prove orali (testi, interrogatorio formale, giuramento) e documentali, e con l’eventuale disposizione di consulenza tecnica d’ufficio (artt. 191 ss. c.p.c.).
Preclusioni istruttorie
Il processo civile è governato dal principio delle preclusioni: le parti devono formulare i propri mezzi di prova entro termini perentori, a pena di decadenza. Le preclusioni istruttorie maturano definitivamente con la scadenza dei termini previsti dall’art. 171-ter c.p.c. (introdotto dalla riforma Cartabia), che ha anticipato rispetto alla precedente disciplina la cristallizzazione del thema decidendum e probandum. In appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nuovi mezzi di prova e documenti sono ammissibili solo se indispensabili per la decisione o se la parte dimostra di non aver potuto proporli prima per causa non imputabile.
Istruttoria nel rito del lavoro
Nel rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.), l’istruttoria è caratterizzata dal principio dell’iniziativa officiosa del giudice: l’art. 421 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, escluso il giuramento. Tale potere officioso, benché discrezionale, è soggetto al rispetto del principio dispositivo per i fatti costitutivi della pretesa.
Rimessione in istruttoria
La rimessione della causa in istruttoria è il provvedimento con cui il giudice, dopo la fase decisoria o in appello, dispone la riapertura dell’istruttoria per l’assunzione di nuove prove o per il completamento di quelle già ammesse. In appello (art. 354 c.p.c.), il giudice può disporre la rinnovazione dell’istruttoria quando ritenga erroneo il rigetto di prove richieste in primo grado o quando ricorrano altri specifici presupposti. La rimessione è disposta con ordinanza e comporta la fissazione di una nuova udienza di prosecuzione del processo.
Giurisprudenza modenese
- Istruttoria orale – Carattere indefettibile in mancanza di contratto contestato
- Appello — Rimessione in istruttoria per assunzione di prova testimoniale erroneamente rigettata in primo grado
- Sentenza parziale – Rimessione della causa in istruttoria
- Pronuncia parziale in appello – Rimessione in istruttoria
- Opposizione a precetto – Onere probatorio e limiti dell’istruttoria
- Decisione non definitiva – Riserva di spese – Rinvio alla fase istruttoria