Interrogatorio

Apr 14, 2026

Definizione

L’interrogatorio è il mezzo istruttorio consistente nell’interrogazione di una parte ad opera del giudice o del suo avversario processuale, finalizzato ad ottenere dichiarazioni rilevanti ai fini della decisione della causa. Il codice di procedura civile distingue due tipologie fondamentali: l’interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione giudiziale della parte, e l’interrogatorio libero (o non formale), volto alla chiarificazione dei fatti di causa.

Interrogatorio formale

L’interrogatorio formale è disciplinato dagli articoli 230-232 del codice di procedura civile e dagli articoli 2733-2738 del codice civile in materia di confessione. Esso è deferito dalla parte su fatti specifici, allo scopo di ottenere dall’avversario una dichiarazione confessoria idonea a costituire prova legale (art. 2733 c.c.). Il giudice può deferire d’ufficio l’interrogatorio non formale ex art. 117 c.p.c., ma non l’interrogatorio formale, che richiede l’istanza della parte.

Conseguenze della mancata risposta

L’art. 232 c.p.c. dispone che se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Si tratta della ficta confessio, istituto che non opera automaticamente ma richiede una valutazione complessiva degli elementi istruttori da parte del giudice. La giurisprudenza ha chiarito che la mera assenza non è sufficiente: occorre che il fatto non risulti contraddetto da altre emergenze processuali.

Interrogatorio libero

L’interrogatorio libero, previsto dall’art. 117 c.p.c., può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento del processo al fine di ottenere chiarimenti sui fatti di causa. A differenza dell’interrogatorio formale, non è preordinato a provocare la confessione ma a illuminare il giudice sulle circostanze controverse. Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero non costituiscono prova legale, ma possono essere liberamente valutate ex art. 116 c.p.c.

Interrogatorio dell’imputato nel processo penale

Nel processo penale, l’interrogatorio è l’atto con il quale l’indagato o l’imputato rende dichiarazioni sui fatti contestati. È disciplinato dagli articoli 64-65 del codice di procedura penale (garanzie generali), dagli artt. 294 e 391 c.p.p. (interrogatorio di garanzia e interrogatorio dell’arrestato/fermato) e dall’art. 503 c.p.p. (esame dell’imputato al dibattimento). Gli art. 64 e 65 c.p.p. prevedono specifici avvertimenti e tutele, inclusa la facoltà di non rispondere.

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