Definizione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (art. 2730 c.c.). È un mezzo di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → legale, in quanto il giudice non può valutarla liberamenteAd libitumLocuzione latina ("a piacere") che indica una facoltà rimessa alla libera scelta del titolare, senza vincoli di forma, termine o modalità.Leggi il lemma completo → ma deve attribuirle l’efficacia prevista dalla legge, a condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → che provenga da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono.
La confessione presuppone due elementi: un elemento oggettivo, rappresentato dalla dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, e un elemento soggettivo (animus confitendiAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo →), consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere quei fatti. La confessione non può riguardare valutazioni, giudizi o circostanze irrilevanti ai fini del giudizio.
Confessione giudiziale
La confessione giudiziale è quella resa in giudizio e può essere spontanea o provocata. La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente (art. 2730, comma 2, c.c.). La confessione provocata si ottiene mediante l’interrogatorio formaleInterrogatorioMezzo istruttorio consistente nell'interrogazione della parte. Distinto in formale (artt. 230-232 c.p.c., per provocare confessione) e libero (art. 117 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, disciplinato dagli artt. 228-232 c.p.c., che è lo strumento con cui la parte è chiamata a rispondere personalmente su fatti specifici dedotti dall’avversario.
Ai sensi dell’art. 2733 c.c., la confessione giudiziale formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → piena prova contro colui che l’ha resa, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili. Tale efficacia probatoria vincola il giudice, che non può procedere a una valutazione discrezionale della dichiarazione. Nelle cause con pluralità di partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, la confessione resa da una sola parte non ha la stessa efficacia e viene liberamente apprezzata dal giudice (art. 2733, comma 3, c.c.).
Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudizialeConfessio est regina probationumBrocardo latino che significa «la confessione è la regina delle prove», esprimente il valore di prova legale della dichiarazione con cui una parte ammette fatti a sé sfavorevoli nel processo civile.Leggi il lemma completo → è quella resa fuori dal giudizio. L’art. 2735 c.c. distingue due ipotesi: se è resa alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia di prova legale della confessione giudiziale; se è resa a un terzo o contenuta in un testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →, è liberamente apprezzata dal giudice. La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → ha precisato che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero in sede penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → possono costituire confessione stragiudiziale diretta a un terzo e sono dunque utilizzabili nel giudizio civile con efficacia di prova liberamente valutabile.
Indivisibilità e revoca della confessione
La confessione è indivisibile (art. 2734 c.c.): quando la dichiarazione confessoria contiene anche fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, se l’altra parte contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, la valutazione della divisibilità è rimessa al prudente apprezzamentoPrudenzaComponente del parametro di diligenza richiesto nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esercizio di attività soggette a responsabilità civile. Consiste nel prevedere e prevenire le conseguenze dannose della propria condotta; la sua violazione integra imprudenza e, quindi, colpa.Leggi il lemma completo → del giudice. La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fattoErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → o violenzaVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2732 c.c.); l’errore di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → e lo stato emotivo non sono di regola motivi di revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo →.
Confessione e diritti indisponibili
La confessione non è efficace quando verte su fatti relativi a diritti di cui la parte non può disporre (art. 2733, comma 2, c.c.). In tali casi la dichiarazione è liberamente valutata dal giudice e può concorrere con altri elementi probatori. Questo limite opera, per esempio, nei giudizi relativi allo stato delle persone, alla filiazioneFiliazioneRapporto giuridico tra genitori e figli. Dopo la Riforma (L. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) vige il principio di unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.). Acquisto mediante presunzione, riconoscimento o dichiarazione giudiziale (artt. 231-290 c.c.).Leggi il lemma completo → e, in genere, in tutte le materie sottratte alla disponibilità delle parti. Nei procedimenti penali la confessione dell’imputato non è prova legale e può essere liberamente valutata, restando applicabili le regole proprie del processo penale.
Giurisprudenza modenese
- Prova della forma scritta ad substantiam: ammessa la confessione (ma non la prova per testi, presunzioni e giuramento)
- Il valore probatorio della confessione stragiudiziale diretta ad un terzo
- Il valore probatorio della confessione stragiudiziale
- RcA, la confessione giudiziale resa dal responsabile del danno non proprietario del veicolo ha valore di prova legale nei confronti del solo confidente
- Le dichiarazioni dell’avvocato possono costituire confessione direttamente riferibile alla parte?
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria hanno valore di confessione stragiudiziale
- Utilizzabili in sede civile le confessioni rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari
- La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria ha il valore di confessione stragiudiziale resa a terzo
- Confessione stragiudiziale — Esclusione per dichiarazioni meramente descrittive della dinamica del sinistro
Powered by Gestiolex