Confessione

Apr 14, 2026

Definizione

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (art. 2730 c.c.). È un mezzo di prova legale, in quanto il giudice non può valutarla liberamente ma deve attribuirle l’efficacia prevista dalla legge, a condizione che provenga da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono.

La confessione presuppone due elementi: un elemento oggettivo, rappresentato dalla dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, e un elemento soggettivo (animus confitendi), consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere quei fatti. La confessione non può riguardare valutazioni, giudizi o circostanze irrilevanti ai fini del giudizio.

Confessione giudiziale

La confessione giudiziale è quella resa in giudizio e può essere spontanea o provocata. La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente (art. 2730, comma 2, c.c.). La confessione provocata si ottiene mediante l’interrogatorio formale, disciplinato dagli artt. 228-232 c.p.c., che è lo strumento con cui la parte è chiamata a rispondere personalmente su fatti specifici dedotti dall’avversario.

Ai sensi dell’art. 2733 c.c., la confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l’ha resa, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili. Tale efficacia probatoria vincola il giudice, che non può procedere a una valutazione discrezionale della dichiarazione. Nelle cause con pluralità di parti, la confessione resa da una sola parte non ha la stessa efficacia e viene liberamente apprezzata dal giudice (art. 2733, comma 3, c.c.).

Confessione stragiudiziale

La confessione stragiudiziale è quella resa fuori dal giudizio. L’art. 2735 c.c. distingue due ipotesi: se è resa alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia di prova legale della confessione giudiziale; se è resa a un terzo o contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice. La giurisprudenza ha precisato che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero in sede penale possono costituire confessione stragiudiziale diretta a un terzo e sono dunque utilizzabili nel giudizio civile con efficacia di prova liberamente valutabile.

Indivisibilità e revoca della confessione

La confessione è indivisibile (art. 2734 c.c.): quando la dichiarazione confessoria contiene anche fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, se l’altra parte contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, la valutazione della divisibilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.); l’errore di diritto e lo stato emotivo non sono di regola motivi di revoca.

Confessione e diritti indisponibili

La confessione non è efficace quando verte su fatti relativi a diritti di cui la parte non può disporre (art. 2733, comma 2, c.c.). In tali casi la dichiarazione è liberamente valutata dal giudice e può concorrere con altri elementi probatori. Questo limite opera, per esempio, nei giudizi relativi allo stato delle persone, alla filiazione e, in genere, in tutte le materie sottratte alla disponibilità delle parti. Nei procedimenti penali la confessione dell’imputato non è prova legale e può essere liberamente valutata, restando applicabili le regole proprie del processo penale.

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