Testimonianza

Apr 14, 2026

Definizione

La testimonianza è il mezzo di prova consistente nella narrazione, resa in giudizio da un soggetto terzo rispetto alle parti, di fatti da lui direttamente percepiti e rilevanti per la decisione. È disciplinata dagli artt. 244-257 c.p.c. nel processo civile e dall’art. 2721 c.c. in punto di limiti di ammissibilità.

Capacità e incompatibilità a testimoniare

Possono essere escussi come testimoni coloro che non abbiano interesse diretto nella causa (art. 246 c.p.c.) e non ricadano nelle incapacità o incompatibilità previste dalla legge. Il testimone è obbligato a presentarsi e a deporre secondo verità, sotto pena delle sanzioni penali per falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Per l’assunzione il giudice procede con l’ammonimento ex art. 251 c.p.c.

Limiti di ammissibilità

La prova testimoniale incontra limiti oggettivi: l’art. 2721 c.c. esclude la prova per testi dei contratti di valore superiore a determinate soglie (superabili dal giudice in presenza di circostanze idonee) e l’art. 2722 c.c. la esclude per patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Non è ammessa la testimonianza de relato generica, priva di indicazione della fonte, né per provare remissioni di debito per fatti concludenti, che richiedono volontà abdicativa inequivoca.

Valutazione della prova testimoniale

La valutazione avviene secondo il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. Il giudice deve valutare l’attendibilità intrinseca del teste, la coerenza logica della deposizione e i rapporti con le parti. Le dichiarazioni contrastanti richiedono motivata scelta tra le opposte versioni.

Testimonianza scritta

L’art. 257-bis c.p.c., introdotto nel 2009, consente — su accordo delle parti e con l’autorizzazione del giudice — la raccolta della testimonianza in forma scritta secondo modello conforme, come strumento di semplificazione processuale.

Giurisprudenza modenese