Testimonianza

Apr 14, 2026

Definizione

La testimonianza è il mezzo di prova consistente nella narrazione, resa in giudizio da un soggetto terzo rispetto alle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, di fatti da lui direttamente percepiti e rilevanti per la decisione. È disciplinata dagli artt. 244-257 c.p.c. nel processo civile e dall’art. 2721 c.c. in punto di limiti di ammissibilità.

Capacità e incompatibilità a testimoniare

Possono essere escussi come testimoni coloro che non abbiano interesse diretto nella causa (art. 246 c.p.c.) e non ricadano nelle incapacità o incompatibilità previste dalla legge. Il testimone è obbligato a presentarsi e a deporre secondo verità, sotto penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → delle sanzioni penali per falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Per l’assunzione il giudice procede con l’ammonimento ex art. 251 c.p.c.

Limiti di ammissibilità

La prova testimonialeProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → incontra limiti oggettivi: l’art. 2721 c.c. esclude la prova per testi dei contratti di valore superiore a determinate soglie (superabili dal giudice in presenza di circostanze idonee) e l’art. 2722 c.c. la esclude per patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Non è ammessa la testimonianza de relatoDe relatoConoscenza acquisita per riferimento di altri. La testimonianza de relato ha efficacia probatoria attenuata rispetto a quella de visu.Leggi il lemma completo → generica, priva di indicazione della fonte, né per provare remissioni di debito per fatti concludentiFacta concludentiaComportamenti dai quali si desume inequivocabilmente una volontà giuridica senza dichiarazione espressa. Es. accettazione tacita dell'eredità.Leggi il lemma completo →, che richiedono volontà abdicativa inequivoca.

Valutazione della prova testimoniale

La valutazione avviene secondo il prudente apprezzamentoPrudenzaComponente del parametro di diligenza richiesto nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esercizio di attività soggette a responsabilità civile. Consiste nel prevedere e prevenire le conseguenze dannose della propria condotta; la sua violazione integra imprudenza e, quindi, colpa.Leggi il lemma completo → del giudice ex art. 116 c.p.c. Il giudice deve valutare l’attendibilità intrinseca del teste, la coerenza logica della deposizione e i rapporti con le parti. Le dichiarazioni contrastanti richiedono motivata scelta tra le opposte versioni.

Testimonianza scritta

L’art. 257-bis c.p.c., introdotto nel 2009, consente — su accordo delle parti e con l’autorizzazione del giudice — la raccolta della testimonianza in formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → scritta secondo modello conforme, come strumento di semplificazione processuale.

Giurisprudenza modenese

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