Thema decidendum

Apr 16, 2026

Espressione latina che significa “tema della decisione” e indica l’oggetto della controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → così come delimitato dalle domande, dalle eccezioni e dalle conclusioni delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →. Il thema decidendum vincola il giudice: questi non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (ultra petitaUltra petitaVizio della sentenza che pronuncia oltre i limiti della domanda, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, art. 112 c.p.c.), né su questioni non proposte dalle parti, salvo quelle rilevabili d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →.

La fissazione del thema decidendum avviene progressivamente con gli atti introduttivi (citazioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → e comparsa di rispostaConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo →) e si cristallizza, nell’ordinario rito di cognizione, con il maturare delle preclusioni assertive. Il petitumPetitumOggetto della domanda giudiziale, ossia il provvedimento e l'utilità richiesti al giudice; uno dei tre elementi identificativi dell'azione insieme a causa petendi e personae (art. 163 c.p.c.).Leggi il lemma completo → e la causa petendiCausa petendiUno dei tre elementi identificatori dell'azione civile (insieme alle parti e al petitum), indica il fatto giuridico e il titolo dal quale l'attore deduce il diritto fatto valere in giudizio. Determina l'oggetto del processo, i limiti del giudicato e il divieto di mutatio libelli.Leggi il lemma completo → dell’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →, unitamente alle eccezioni del convenuto, concorrono a comporre il perimetro decisionale del giudice.

Il principio iura novit curiaIura novit curiaPrincipio processuale secondo cui il giudice conosce il diritto e lo applica d'ufficio, indipendentemente dalle allegazioni normative delle parti (art. 113 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 113 c.p.c.) consente al giudice di qualificare giuridicamente i fatti secondo le norme applicabili, ma non di sostituirsi alle parti nella delimitazione dei fatti allegati. La violazione del thema decidendum è motivo di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → per vizioVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di ultra- o extra-petizione (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Dal thema decidendum va tenuto distinto il thema probandumThema probandumEspressione latina che indica l'insieme dei fatti controversi e rilevanti sui quali deve vertere l'attivita istruttoria, delimitato dalle allegazioni delle parti e dall'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo →, che individua i fatti specifici sui quali deve essere svolta l’attività istruttoriaIstruttoriaFase del processo dedicata alla raccolta delle prove (artt. 183 ss. c.p.c.). Caratterizzata da termini perentori e preclusioni, con poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro.Leggi il lemma completo →.

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