Thema decidendum

Apr 16, 2026

Espressione latina che significa “tema della decisione” e indica l’oggetto della controversia così come delimitato dalle domande, dalle eccezioni e dalle conclusioni delle parti. Il thema decidendum vincola il giudice: questi non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (ultra petita, art. 112 c.p.c.), né su questioni non proposte dalle parti, salvo quelle rilevabili d’ufficio.

La fissazione del thema decidendum avviene progressivamente con gli atti introduttivi (citazione e comparsa di risposta) e si cristallizza, nell’ordinario rito di cognizione, con il maturare delle preclusioni assertive. Il petitum e la causa petendi dell’attore, unitamente alle eccezioni del convenuto, concorrono a comporre il perimetro decisionale del giudice.

Il principio iura novit curia (art. 113 c.p.c.) consente al giudice di qualificare giuridicamente i fatti secondo le norme applicabili, ma non di sostituirsi alle parti nella delimitazione dei fatti allegati. La violazione del thema decidendum è motivo di impugnazione per vizio di ultra- o extra-petizione (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Dal thema decidendum va tenuto distinto il thema probandum, che individua i fatti specifici sui quali deve essere svolta l’attività istruttoria.