Espressione latina che significa “tema della prova” e indica l’insieme dei fatti controversi e rilevanti che le parti devono dimostrare in giudizio e sui quali si svolge l’attività istruttoria. Il thema probandum è delimitato dalle allegazioni delle parti e dall’applicazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.).
Non tutti i fatti allegati rientrano nel thema probandum: ne sono esclusi i fatti non contestati dalla controparte (art. 115, comma 1, c.p.c.), i fatti notori (art. 115, comma 2, c.p.c.), le massime d’esperienza e le presunzioni legali, nonché i fatti assistiti da confessione o giuramento.
L’ammissione dei mezzi di prova è subordinata alla loro pertinenza e rilevanza rispetto al thema probandum: il giudice è tenuto ad escludere le prove vertenti su fatti inconferenti, irrilevanti o sovrabbondanti (artt. 183-184 c.p.c.). Il principio di acquisizione processuale fa sì che, una volta entrata nel processo, la prova appartenga al giudizio indipendentemente dalla parte che l’ha prodotta.
Dal thema probandum si distingue il thema decidendum, che riguarda più ampiamente il complesso delle questioni, di fatto e di diritto, sulle quali il giudice deve pronunciarsi.