Nemo iudex sine actore (lett. “nessun giudice senza attore”) esprime il principio della domanda: nel processo civile, il giudice non può procedere d’ufficio, ma solo su istanza di parte (art. 99 c.p.c.).

Il principio è corollario del carattere dispositivo del processo civile: la tutela giurisdizionale è rimessa all’iniziativa della parte che afferma di essere titolare del diritto leso. Il giudice non può instaurare d’ufficio il processo, né estenderne l’oggetto oltre i limiti della domanda (ne eat iudex ultra petita partium, art. 112 c.p.c.). Il principio subisce eccezioni nei procedimenti a tutela di interessi pubblicistici (procedimenti minorili, fallimentari) e nei casi in cui la legge attribuisce al pubblico ministero l’iniziativa processuale civile (art. 69 c.p.c.).