Locuzione latina che significa “a piacere”, “a volontà”, e indica nel linguaggio giuridico una facoltà o una scelta rimessa alla libera determinazione del soggetto, senza vincoli prestabiliti di forma, termine o modalità.
L’espressione può caratterizzare il contenuto di clausole contrattuali che lasciano a una delle parti la determinazione di un elemento del rapporto (quantità, tempo, modalità), con il limite dell’arbitrio mero: l’art. 1349 c.c. distingue tra determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo e quella rimessa al suo equo apprezzamento, con conseguenze diverse in caso di mancata determinazione.
Nel diritto del lavoro la clausola ad libitum si ricollega al recesso ad nutum del datore durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.) o nelle ipotesi di libera recedibilità.