Locuzione latina che significa “per opporsi” e designa, nel linguaggio processuale e concorsuale, la posizione del creditore che interviene in un procedimento esecutivo o concorsuale per far valere le proprie ragioni e opporsi alla distribuzione del ricavato.
Nell’espropriazione forzata, i creditori possono intervenire nel processo esecutivo per partecipare alla distribuzione del ricavato (artt. 499-500 c.p.c.). Il creditore interveniente ad opponendum contesta la pretesa di altri creditori o del debitore sulla ripartizione delle somme.
Nelle procedure concorsuali l’espressione ricorre in relazione alla verifica dei crediti: i creditori ammessi al passivo possono contestare l’ammissione o l’esclusione di altri crediti, opponendosi alla formazione dello stato passivo.
In senso più ampio, la locuzione è impiegata per indicare la legittimazione di un soggetto a intervenire in un procedimento al solo fine di sollevare eccezioni e contestazioni, senza proporre una domanda autonoma.