Ad adiuvandum

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “in aiuto” e designa la forma di intervento volontario nel processo civile con cui un terzo, portatore di un interesse giuridicamente rilevante e dipendente dalla posizione di una delle parti originarie, interviene a sostegno delle ragioni di quest’ultima.

L’art. 105, comma 2, c.p.c. prevede che possa intervenire in causa chiunque vi abbia un interesse per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, purché l’interesse sia attuale, concreto e giuridicamente qualificato. L’interveniente ad adiuvandum non propone una domanda autonoma e non amplia il thema decidendum: egli aderisce alla posizione di una delle parti e ne condivide le sorti.

Si distingue dall’intervento principale (ad excludendum), con il quale il terzo fa valere un diritto proprio incompatibile con le pretese di entrambe le parti (art. 105, comma 1, c.p.c.), e dall’intervento litisconsortile, in cui il terzo vanta un diritto autonomo ma connesso.