Locuzione latina che significa “per escludere” e designa, nel diritto processuale civile, l’intervento principale del terzo che fa valere un diritto proprio incompatibile — in tutto o in parte — con le pretese di entrambe le parti originarie (art. 105, comma 1, c.p.c.).
L’interveniente ad excludendum propone una vera e propria domanda giudiziale autonoma, ampliando il thema decidendum: egli afferma che il diritto controverso spetta a lui e non all’attore né al convenuto. L’intervento è ammissibile solo finché la causa non sia stata rimessa al collegio per la decisione (art. 268 c.p.c.).
Si distingue dall’intervento ad adiuvandum (art. 105, comma 2, c.p.c.), che è meramente adesivo e non introduce nuove domande, e dall’intervento litisconsortile, in cui il terzo vanta un diritto parallelo e non incompatibile.