Adiectus solutionis causa (lett. “aggiunto ai fini del pagamento”) indica il soggetto terzo designato dal creditore a ricevere la prestazione. L’adempimento effettuato nelle mani dell’adiectus libera il debitore dall’obbligazione (art. 1188 c.c.).

L’istituto si distingue dalla cessione del credito: l’adiectus non è titolare del diritto di credito, ma è soltanto legittimato a ricevere il pagamento. Il creditore può revocare la designazione finché il debitore non abbia eseguito la prestazione. La figura ricorre frequentemente nelle indicazioni di pagamento a terzi e nei rapporti bancari.