Locuzione latina che significa “a cenno”, “a semplice richiesta”, e designa la facoltà di una parte di recedere unilateralmente da un rapporto giuridico senza necessità di addurre una giustificazione o una causa specifica.
Le principali applicazioni nel diritto italiano sono:
- il recesso dal contratto a tempo indeterminato: ciascuna parte può recedere liberamente, con il solo obbligo del preavviso (art. 1373 c.c.; art. 2118 c.c. per il rapporto di lavoro);
- la revoca del mandato (art. 1723 c.c.) e la rinuncia del mandatario (art. 1727 c.c.);
- la revoca dell’amministratore di società di persone, nei casi previsti dallo statuto.
Il recesso ad nutum si contrappone al recesso per giusta causa (art. 2119 c.c.), che presuppone un fatto grave tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. Il diritto di recesso ad nutum trova un limite nel divieto di abuso del diritto e nel principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).