Definizione
La giusta causa è il presupposto qualificato, richiesto dall’ordinamento, che legittima il recesso senza preavviso da contratti di durata o, più in generale, lo scioglimento anticipato di un rapporto giuridico. Il suo nucleo tipico consiste in un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La nozione compare nell’art. 2119 c.c. per il recesso dal rapporto di lavoro subordinato, nell’art. 1751 c.c. per il contratto di agenzia, nell’art. 2285 c.c. per il recesso del socio, nell’art. 1727 c.c. per il mandato, nell’art. 1401 c.c. per la revoca del consenso nel contratto a favore di terzi, oltre che in numerose altre disposizioni.
Giusta causa nel rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.)
L’art. 2119 c.c. consente al datore di lavoro (e al lavoratore) di recedere dal contratto a tempo indeterminato senza preavviso quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La giurisprudenza ha elaborato criteri costanti: gravità oggettiva del fatto, rilevanza sul piano disciplinare, incidenza sul vincolo fiduciario, proporzionalità della sanzione espulsiva. Tipici fatti configuranti giusta causa sono: l’assenza ingiustificata reiterata, la condotta violenta verso colleghi, il furto, la violazione degli obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.), il rifiuto di adempiere ordini legittimi.
Giusta causa di recesso dal contratto di agenzia
Nel contratto di agenzia l’art. 1751, sesto comma, c.c. esclude il diritto all’indennità di fine rapporto quando il preponente recede per fatto imputabile all’agente che per la sua gravità non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituiscono tipiche ipotesi di giusta causa: la violazione del patto di esclusiva, il mancato raggiungimento del minimo d’affari quando concordato come condizione risolutiva, la concorrenza sleale, la grave violazione degli obblighi di informazione e collaborazione. La giurisprudenza applica analogicamente all’agenzia i criteri elaborati per il recesso dal rapporto di lavoro.
Giusta causa e proporzionalità della sanzione
Il giudizio sulla giusta causa richiede una valutazione di proporzionalità: il fatto, pur astrattamente grave, deve essere valutato in concreto con riguardo alle circostanze oggettive e soggettive, all’elemento psicologico, alla posizione delle parti, alla presenza di precedenti disciplinari. La mancanza di proporzionalità determina l’illegittimità del recesso e, nel rapporto di lavoro, l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 st.lav. (per i rapporti ancora soggetti) o dal d.lgs. 23/2015 (per le assunzioni post Jobs Act).
Giusta causa negli altri rapporti di durata
La giusta causa rileva anche in molti altri rapporti: nel mandato, art. 1727 c.c. (il mandatario che rinunzia senza giusta causa risponde del danno); nella società di persone, art. 2285 c.c. (recesso del socio per giusta causa); nel contratto di somministrazione, art. 1569 c.c. (recesso con congruo preavviso salvo giusta causa); nella locazione, per i contratti di durata convenzionale, la giusta causa può incidere sulla validità del recesso anticipato. In tutti questi casi l’onere della prova della giusta causa grava su chi la invoca.
Giusta causa e onere della prova
La parte che invoca la giusta causa per recedere senza preavviso o senza conseguenze risarcitorie ha l’onere di provare il fatto integrante la giusta causa, la sua gravità e l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. Tale onere non si esaurisce nella dimostrazione del fatto ma si estende alla sua qualificazione giuridica, alla proporzionalità della reazione e, nei rapporti disciplinari, al rispetto dei termini di contestazione e difesa.
Giurisprudenza modenese
- Il recesso per giusta causa nel rapporto di lavoro e in quello di agenzia
- Al rapporto di agenzia è applicabile, in via analogica, l’istituto del recesso per giusta causa del rapporto di lavoro
- Contratto di agenzia — Violazione del patto di esclusiva e giusta causa di recesso del preponente
- Contratto di agenzia — Onere della prova della giusta causa di recesso del preponente
- Contratto di agenzia — Mancato raggiungimento del minimo d’affari e recesso anticipato del preponente
- Agenzia: i presupposti del recesso senza preavviso da parte del preponente
- [Appello Bologna] Assenza ingiustificata – Giusta causa di licenziamento – Reiterazione e gravità
- [Appello Bologna] Licenziamento per giusta causa – Assenza ingiustificata reiterata – Proporzionalità della sanzione
- [Appello Bologna] Licenziamento disciplinare – Configurabilità della giusta causa
- Mandato — Onere della prova del danno da recesso senza preavviso