Nemo plus iurisA non dominoLocuzione latina ("da chi non è proprietario") che designa l'acquisto della proprietà da parte di chi riceve il bene in buona fede da un soggetto non legittimato a trasferirlo (art. 1153 c.c.).Leggi il lemma completo → ad alium transferre potest quam ipse habet (lett. “nessuno può trasferire ad altri più diritto di quanto egli stesso abbia”) è il principio secondo cui l’avente causa non può acquistare un diritto più ampio di quello del dante causa.
Il principio tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → la posizione del titolare del diritto: chi non è proprietario non può trasferire la proprietà (a non domino); chi ha un diritto limitato non può conferire un diritto pieno. L’ordinamento prevede tuttavia significative eccezioni a tutela dell’affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → dei terzi e della sicurezza dei traffici: l’acquisto a non domino di beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili (art. 1153 c.c.), la tutela del terzo in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → nella simulazioneSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1415 c.c.), gli effetti della trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2644 c.c.).
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