A non domino

Apr 16, 2026

Locuzione latina che significa “da chi non è proprietario” e designa l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale effettuato in capo a chi ha ricevuto il bene da un soggetto non legittimato a trasferirlo.

Nel diritto italiano la regola nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (“nessuno può trasferire più diritti di quanti ne abbia”) è temperata dal principio del possesso vale titolo per i beni mobili (art. 1153 c.c.): colui al quale sono alienati beni mobili da chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento.

Per i beni immobili e i beni mobili registrati l’acquisto a non domino è possibile solo attraverso l’usucapione (artt. 1158 ss. c.c.), che richiede il possesso continuato per il periodo stabilito dalla legge.

La tutela dell’acquirente a non domino si fonda sull’esigenza di proteggere l’affidamento nella circolazione dei beni e sulla certezza dei traffici giuridici.