La trascrizione è il sistema di pubblicità legale mediante il quale determinati atti relativi a diritti reali immobiliari vengono annotati nei registri immobiliari tenuti presso l’AgenziaAgenziaContratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, dietro retribuzione (artt. 1742-1753 c.c.).Leggi il lemma completo → delle Entrate – Servizio di pubblicità immobiliare (già Conservatoria dei Registri Immobiliari), al fine di renderli opponibili ai terzi (artt. 2643-2696 c.c.).
Gli atti soggetti a trascrizione sono tassativamente elencati dall’art. 2643 c.c. e comprendono, tra gli altri: i contratti che trasferiscono la proprietà di beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili, i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali di godimento su beni immobili, le locazioniLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → ultranovennali, gli atti di divisione, le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti reali immobiliari.
La trascrizione non è requisito di validità dell’atto (che produce effetti tra le parti indipendentemente dalla pubblicità), bensì condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → di opponibilità ai terzi. Tra più acquirenti dello stesso bene dal medesimo dante causa, prevale chi ha trascritto per primo il proprio titolo (art. 2644 c.c.: principio di prior in tempore, potior in iurePrior in tempore, potior in iureChi è primo nel tempo è più forte nel diritto: principio di priorità temporale nei conflitti tra più aventi causa.Leggi il lemma completo →).
La trascrizione opera altresì come strumento di continuità delle vicende immobiliari: per trascrivere un atto è necessario che il dante causa risulti a sua volta titolare in base a un atto precedentemente trascritto (art. 2650 c.c.).
Powered by Gestiolex