Extra petita

Apr 17, 2026

Extra petita (lett. “oltre il richiesto”) qualifica il vizio della sentenza in cui il giudice pronuncia su domande non proposte dalle parti o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L’art. 112 c.p.c. stabilisce che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa: non può attribuire o negare nulla di diverso da quanto le parti abbiano chiesto. La pronuncia extra petita si distingue dalla pronuncia ultra petita (che eccede quantitativamente il richiesto) e dalla pronuncia infra petita o citra petita (che omette di pronunciare su una domanda). Il vizio di extra petita è denunciabile in appello e in cassazione come error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.) e comporta la nullità della sentenzaError in procedendoVizio della sentenza per violazione di norme processuali. Denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.Leggi il lemma completo → nella parte viziata.

Powered by Gestiolex