Ne bis in idem (lett. “non due volte per la stessa cosa”) è il principio che vieta di sottoporre la stessa persona a un nuovo giudizio per il medesimo fatto già oggetto di una sentenza irrevocabile.
Nel processo penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’art. 649 c.p.p. sancisce il divieto di un secondo giudizio: l’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere nuovamente perseguito per il medesimo fatto. Il principio è garantito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Nel diritto dell’Unione Europea, il ne bis in idem opera anche in ambito transnazionale (art. 54 CAAS). Nel processo civile, il principio si manifesta nel giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo → sostanziale (art. 2909 c.c.): la sentenza passata in giudicato preclude un nuovo giudizio sullo stesso oggetto tra le stesse parti.
Powered by Gestiolex