Culpa

Apr 16, 2026

Espressione latina che designa la colpa, intesa quale elemento soggettivo dell’illecito civile e penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →. La dottrina e la giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo →, attingendo alla tradizione romanistica, distinguono la culpa in base a due criteri principali: la gravità della condotta e la tipologia del comportamento o del rapporto nel quale essa si inserisce.

Classificazione per gravità

  • Culpa lata: colpa grave, consistente nella violazione macroscopica di regole di diligenza che sarebbero state rispettate anche dalla persona meno avveduta; secondo il brocardo culpa lata doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → aequiparatur è assimilata al doloDolo (diritto civile)Raggiro che induce a concludere il contratto (art. 1439 c.c.) o criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Determinante se causa il consenso, incidente se incide sulle condizioni.Leggi il lemma completo → agli effetti di numerose disposizioni (es. art. 1229 c.c. sulle clausoleClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → di esonero dalla responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →; art. 1900 c.c. in tema di assicurazioneAssicurazioneContratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).Leggi il lemma completo →).
  • Culpa levis: colpa lieveNegligenzaForma di colpa consistente nella mancanza di attenzione o sollecitudine nell'adempimento di un obbligo o nel compimento di un'attività (artt. 1176 e 2043 c.c.; art. 43 c.p.).Leggi il lemma completo →, corrispondente alla violazione della diligenza del buon padre di famigliaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1176, comma 1, c.c.) o, nelle attività professionali, della diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.).
  • Culpa levissima: colpa lievissimaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo →, riscontrabile solo con un grado di diligenza superiore al normale; nel diritto civile italiano rileva in via eccezionale (es. art. 1838 c.c. per il depositoDepositoContratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → di titoli in amministrazione).

Classificazione per condotta

  • Culpa in faciendo (o in committendo): colpa commissiva, derivante da un’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → positiva colposa che cagiona il dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.
  • Culpa in omittendo: colpa omissiva, derivante dal mancato compimento di un’azione doverosa, rilevante quando sussiste un obbligo giuridico di attivarsi (art. 40, comma 2, c.p.).

Classificazione per tipo di rapporto

  • Culpa in contrahendoTrattativeFase precontrattuale di negoziazione dell'accordo, regolata dal principio di buona fede ex art. 1337 c.c. La rottura ingiustificata fonda responsabilità precontrattuale (interesse negativo).Leggi il lemma completo →: responsabilità precontrattualeResponsabilità precontrattualeResponsabilità per violazione della buona fede nelle trattative, con risarcimento dell'interesse negativo: spese inutili e occasioni perdute (artt. 1337-1338 c.c.).Leggi il lemma completo → per violazione del dovere di buona fede nelle trattativeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → e nella formazione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1337 e art. 1338 c.c.).
  • Culpa in eligendoCulpa in eligendoResponsabilità per aver scelto in modo inadeguato la persona incaricata di compiere un'attività, fondamento della responsabilità dei padroni e committenti (art. 2049 c.c.).Leggi il lemma completo →: colpa nella scelta del soggetto cui si affida un’attività; fonda la responsabilità del preponenteAgenziaContratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, dietro retribuzione (artt. 1742-1753 c.c.).Leggi il lemma completo → per il fatto dei commessi (art. 2049 c.c.) e, più in generale, l’obbligo di selezionare ausiliari idonei.
  • Culpa in vigilandoCulpa in vigilandoResponsabilità derivante dall'omessa o insufficiente vigilanza su soggetti rispetto ai quali si ha un obbligo di sorveglianza (artt. 2047, 2048 c.c.).Leggi il lemma completo →: colpa consistente nel difettoVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di sorveglianza; rileva nella responsabilità dei sorveglianti degli incapaci (art. 2047 c.c.) e di precettori, maestri d’arte e datori di lavoro per i fatti dei sottoposti.
  • Culpa in educando: colpa nell’educazione impartita dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, posta a fondamento della responsabilità per il fatto illecitoResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo → dei figli minori conviventi (art. 2048 c.c.).

Le diverse figure non sono tra loro alternative: una medesima condotta può integrare, al tempo stesso, culpa lata e culpa in vigilando, ovvero culpa levis e culpa in contrahendo, a seconda del profilo di gravità e della relazione considerata.

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