Vizi (difetti)

Apr 19, 2026

Definizione

I vizi (o difetti) della cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → sono le imperfezioni materiali che rendono la cosa venduta inidonea all’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. La garanzia per vizi è disciplinata dagli artt. 1490 e ss. c.c. e costituisce un obbligo legale del venditore, operante indipendentemente dalla conoscenza o dalla colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → di quest’ultimo.

Disciplina normativa

La garanzia per vizi trova la propria disciplina generale negli art. 1490, art. 1491, art. 1492, art. 1493, art. 1494, art. 1495, art. 1496 e art. 1497 c.c. In particolare, l’art. 1490 c.c. stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L’art. 1491 c.c. esclude la garanzia quando i vizi erano conosciuti dal compratore o facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato la cosa esente da vizi. L’art. 1492 c.c. disciplina i rimedi del compratore, che può domandare a sua scelta la risoluzione del contrattoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → (azione redibitoriaActio redhibitoriaAzione edilizia con cui il compratore chiede la risoluzione della compravendita per vizi della cosa, con restituzione del prezzo e del bene (art. 1492 c.c.).Leggi il lemma completo →) o la riduzione del prezzoActio quanti minorisSinonimo di actio aestimatoria: azione edilizia con cui il compratore chiede la riduzione del prezzo in ragione dei vizi della cosa, commisurata alla minor valenza del bene (art. 1492 c.c.).Leggi il lemma completo → (azione estimatoriaActio aestimatoriaAzione edilizia con cui il compratore ottiene la riduzione del prezzo proporzionata ai vizi della cosa acquistata, alternativa all'actio redhibitoria (art. 1492 c.c.).Leggi il lemma completo →). L’art. 1494 c.c. prevede il risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → per il compratore che non conosceva i vizi senza colpaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo →. L’art. 1495 c.c. fissa i terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → per la denuncia (otto giorni dalla scoperta) e per l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (un anno dalla consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo →). L’art. 1497 c.c. estende la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → ai difetti di qualità promesse o essenziali per l’uso pattuito.

Caratteri essenziali

  • Materialità: i vizi consistono in imperfezioni fisiche della cosa, distinte dalla mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) e dall’aliud pro alioAliud pro alioConsegna di cosa radicalmente diversa da quella pattuita, che configura inadempimento contrattuale e non mero vizio redibitorio, con prescrizione ordinaria decennale.Leggi il lemma completo → (consegna di cosa radicalmente diversa).
  • Preesistenza: il vizio deve essere anteriore alla consegna (o quanto meno avere in essa la propria causa).
  • Rilevanza: il vizio deve rendere la cosa inidonea all’uso o diminuirne apprezzabilmente il valore; difetti minimi o irrilevanti non integrano il presupposto della garanzia.
  • Occultabilità: la garanzia opera per i vizi occulti, non facilmente riconoscibili al momento della consegna (art. 1491 c.c.); i vizi apparenti ne sono esclusi, salvo la dichiarazione del venditore di cosa esente da vizi.

Rimedi

Il compratore che scopre vizi nella cosa ha a disposizione due azioni edilizie alternative: l’azione redibitoria, volta alla risoluzione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → e alla restituzione del prezzo (art. 1492 c.c.), e l’azione estimatoria (o quanti minoris), diretta alla riduzione del prezzo in proporzione al minor valore della cosa (art. 1492, comma 1, c.c.). La scelta tra le due azioni è irrevocabile (art. 1492, comma 2, c.c.). In entrambi i casi, il compratore ha diritto al risarcimento del danno, comprensivo delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per il contratto, se il venditore non provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → di aver ignorato senza colpaNegligenzaForma di colpa consistente nella mancanza di attenzione o sollecitudine nell'adempimento di un obbligo o nel compimento di un'attività (artt. 1176 e 2043 c.c.; art. 43 c.p.).Leggi il lemma completo → i vizi (art. 1494 c.c.).

Termini di denuncia e prescrizione

La denuncia dei vizi deve intervenire entro otto giorni dalla scoperta, a penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo →, salvo diverso termine stabilito dalle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → o dalla legge (art. 1495, comma 1, c.c.). L’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495, comma 3, c.c.). Se il compratore è convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purché il vizio sia stato denunciato nei termini (art. 1495, comma 3, c.c.).

Ambito applicativo

La garanzia per vizi si applica al contratto di compravenditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → (artt. 1470 e ss. c.c.) e, per rinvio, ad altri contratti traslativi (permutaPermutaContratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (art. 1552 c.c.).Leggi il lemma completo →, conferimento in societàConferimentoApporto di beni o servizi del socio alla società in cambio della partecipazione sociale, con obbligo di stima per i conferimenti in natura nelle s.p.a. (artt. 2342-2345 c.c.).Leggi il lemma completo →). Non si applica alle vendite forzate (art. 1493 c.c.). Va distinta dalla garanzia per difetti di conformità nel codice del consumoConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Controparte debole del professionista, tutelata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).Leggi il lemma completo → (artt. 128 e ss. D.Lgs. 206/2005), che prevede una disciplina più favorevole per il consumatore, e dalla garanzia per vizi e difformità nell’appaltoAppaltoContratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Disciplinato dagli artt. 1655-1677 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 1667 e art. 1668 c.c.), che ha presupposti e termini propri. La distinzione tra vizi redibitori e mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) rileva quanto al regime probatorio e ai rimedi esperibili; tuttavia, la giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → tende ad attenuare la distinzione, ammettendo il cumulo di tutele.

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