Aliud pro alio (lett. “una cosa per un’altra”) ricorre quando il venditore consegna un bene radicalmente diverso da quello pattuito, per natura, identità o funzione, tale da risultare del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res promessa.
La fattispecie si distingue nettamente dai vizi redibitori e dalla mancanza di qualità: mentre queste ultime riguardano difformità qualitative della cosa venduta e sono soggette ai brevi termini di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1495-1497 c.c., la consegna di aliud pro alio configura un vero e proprio inadempimento contrattuale, soggetto alla disciplina generale della risoluzione ex art. 1453 c.c. e alla prescrizione ordinaria decennale. La giurisprudenza riconduce alla figura anche la consegna di un bene affetto da vizi talmente gravi da renderlo del tutto inidoneo alla sua funzione naturale.