Evictio

Apr 16, 2026

Termine latino che designa l’evizione, ossia la perdita — totale o parziale — del diritto acquistato dal compratore a seguito dell’accertamento giudiziale di un diritto prevalente del terzo sul bene compravenduto.

La garanzia per evizione è disciplinata dagli artt. 1483-1489 c.c.:

  • evizione totale (art. 1483 c.c.): il venditore è tenuto a garantire il compratore dall’evizione della cosa; se questa si verifica, il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni;
  • evizione parziale (art. 1484 c.c.): il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui è stato evitto, ovvero la riduzione del prezzo;
  • chiamata in garanzia (art. 1485 c.c.): il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa deve chiamare in causa il venditore, a pena di perdita della garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

La garanzia per evizione ha natura legale e opera automaticamente, ma può essere esclusa o limitata per patto (art. 1487 c.c.), salvo il caso di mala fede del venditore.