Error in persona (lett. “errore sulla persona”) è l’errore che cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, quando tali elementi siano stati determinanti per il consenso.
L’errore sull’identità della persona è essenziale quando questa è stata determinante per la conclusione del contratto (art. 1429, n. 3, c.c.): rileva nei contratti intuitu personae, in cui le qualità personali del contraente sono essenziali (mandato, società di persone, donazione, matrimonio). Anche l’errore sulle qualità personali — quali la solvibilità, la competenza professionale, lo stato civile — può essere essenziale se determinante del consenso. Nel diritto penale, l’error in persona rileva come aberratio ictus (art. 82 c.p.) o errore sul soggetto passivo. Nel matrimonio, l’errore sull’identità della persona è causa di invalidità (art. 122 c.c.).