Aberratio ictus

Apr 16, 2026

Espressione latina che significa “deviazione del colpo” e designa l’istituto disciplinato dall’art. 82 c.p., secondo cui, quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un’altra causa, l’offesa è arrecata a persona diversa da quella alla quale era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve le circostanze aggravanti o attenuanti legate alle condizioni o qualità della persona offesa.

Se, oltre alla persona diversa, è offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave aumentata fino alla metà (art. 82, comma 2, c.p.).

La ratio della norma è che l’identità della vittima è, di regola, irrilevante per la configurabilità del dolo: chi vuole uccidere una persona ed errando nel colpo ne uccide un’altra ha comunque voluto l’evento-morte. Si distingue dall’aberratio delicti (art. 83 c.p.), in cui cambia non la persona colpita ma il tipo di evento prodotto.