Emptio venditio (lett. “compravendita”) designa il contratto consensuale con cui una parte (venditore) trasferisce la proprietà di una cosa o di un diritto all’altra parte (compratore) verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).
Nel diritto romano, l’emptio venditio era un contratto meramente obbligatorio: produceva l’obbligo di consegnare la cosa e di pagare il prezzo, ma il trasferimento della proprietà richiedeva un atto ulteriore (traditio o mancipatio). Nel diritto italiano vigente, la vendita è contratto ad effetti reali: il trasferimento della proprietà si verifica per effetto del consenso legittimamente manifestato (principio consensualistico, art. 1376 c.c.), senza necessità di consegna materiale. La compravendita è il contratto più diffuso e costituisce il paradigma dei contratti di scambio.