Culpa in vigilandoCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → è la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → che sorge in capo a chi ha omesso di esercitare la dovuta vigilanza su un soggetto affidato alla propria sorveglianza, il quale abbia cagionato un dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → a terzi.
Nel codice civile la culpa in vigilando fonda la responsabilità dei genitori, tutori e precettori per i danni cagionati dai minori e dagli allievi (art. 2048 c.c.), nonché la responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (art. 2047 c.c.). In tali ipotesi opera una presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → di colpaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo →: il soggetto obbligato alla vigilanza risponde salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel diritto amministrativo, la culpa in vigilando viene in rilievo per la responsabilità delle pubbliche amministrazioni che omettano di esercitare i propri poteri di controllo e supervisione. In ambito societario, rileva per la responsabilità di sindaci e organi di controllo (art. 2407 c.c.).
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